Regolamento (CE) n. 1202/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, relativa al divieto di pesca di musdee nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera tedesca

32005R1202Regulation28 lug 2005

del 26 luglio 2005

relativa al divieto di pesca di musdee nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera tedesca

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio del 22 dicembre 2004 che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde 3 , stabilisce i contingenti per il 2005 e il 2006.

(2) In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005. Per la Commissione Jörgen HOLMQUIST Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 ( GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1 ).

3 GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 860/2005 ( GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1 ).

Stato membroGermania
StockGFB/567-
SpecieMusdee ( Phycis blennoides )
ZonaV, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali)
Data9/6/2005

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 (). 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 860/2005 (). 2

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