Regolamento (CE) n. 1201/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2005

32005R1201Regulation27 lug 2005

del 26 luglio 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2005

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1 ,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT 2 ,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso 3 , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di luglio 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell' allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1 .

2 GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15 .

3 GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 ( GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35 ).

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di luglio 2005 e quantità riportate al lotto successivo:

a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

OriginePercentuale di riduzione del lotto di luglio 2005Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2005 (t)
Stati Uniti d'America0 110 908,927
Thailandia0 1986,954
Australia0 1345,820
Altre origini

b) riso semigreggio del codice NC 1006 20

OriginePercentuale di riduzione del lotto di luglio 2005Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2005 (t)
Australia0 110 429
Stati Uniti d'America0 17 642
Thailandia0 11 812
Altre origini0 1117

c) rotture di riso del codice NC 1006 40 00

OriginePercentuale di riduzione del lotto di luglio 2005
Thailandia0 1
Australia0 1
Guyana0 1
Stati Uniti d'America0 1
Altre origini0 1

1 Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

Footnotes

  1. Rilascio per la quantità indicata nella domanda. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (). 2

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