progetti
32005R1163 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1163/2005 della Commissione, del 19 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
32005R1163Regulation27 lug 2005
del 19 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione 2 prevede, a decorrere dal 1 o agosto 2005, l’abbandono di alcuni metodi di analisi usuali descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino 3 .
(2) In seguito alla convalida di alcuni di questi metodi secondo criteri riconosciuti a livello internazionale, essi sono oggi riconosciuti come metodi di riferimento e sono descritti come tali nel regolamento (CEE) n. 2676/90.
(3) Alcuni metodi semplificati descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 consentono di determinare rapidamente e in maniera sufficientemente sicura gli elementi più significativi per il controllo dei vini, in particolare per quanto riguarda l’anidride solforosa, gli zuccheri e alcuni altri elementi presenti nel vino. Per garantire l’uniformità delle procedure di analisi nella Comunità occorre mantenere nel regolamento (CEE) n. 2676/90 la descrizione di tali metodi.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il regolamento (CEE) n. 2676/90 si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Le disposizioni previste all’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, capitolo 12, paragrafo 3, capitolo 18, paragrafo 3, capitolo 23, paragrafo 3, capitolo 25, paragrafo 3, e capitolo 37, paragrafi 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal 1 o agosto 2005.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ( GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13 ).
2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2004 ( GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7 ).
3 GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/2005 ( GU L 56 del 2.3.2005, pag. 3 ).