Regolamento (CE) n. 1153/2005 della Commissione, del 18 luglio 2005, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

32005R1153Regulation19 lug 2005

del 18 luglio 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l’altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 , di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, detenute dagli organismi d’intervento.

(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, occorre procedere ad una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 4 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’ambito della gara n. 2/2005 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui all’articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo totale di 699 946,698 ettolitri di alcole a 100 % vol, così ripartiti: a) la partita n. 10/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, b) la partita n. 11/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, c) la partita n. 12/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, d) la partita n. 13/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, e) la partita n. 14/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, f) la partita n. 15/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, g) la partita n. 16/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, h) la partita n. 17/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, i) la partita n. 18/2005 CE di 41 331,79 ettolitri di alcole a 100 % vol, j) la partita n. 19/2005 CE di 8 614,908 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3. Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95-98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/1998.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura: «Offerta per la gara n. 2/2005 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2005.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta contiene: a) la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol; b) l’indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui ha luogo l’utilizzazione finale dell’alcole e l’impegno scritto del concorrente a rispettare tale destinazione; c) il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; d) l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa; e) una dichiarazione con cui il concorrente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole; iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

1. Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III.

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 indicano chiaramente, per ogni offerta: a) se l'offerta è ricevibile; b) in caso di non ricevibilità, le condizioni, tra quelle previste all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1623/2000, che non sono state rispettate.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono: a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Entro il 30 settembre 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo di ogni richiedente corrispondente ad ogni offerta.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ( GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 ( GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DA UTILIZZARE SOTTO FORMA DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ

N. 2/2005 CE

Luogo di magazzinaggio, quantitativi e caratteristiche dell’alcole posto in vendita

Stato membro e numero della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articoliRiferimento al regolamento (CEE) n. 822/87, articoliTipo di alcole
Spagna
Partita n. 10/2005 CE
TarancónA-124 62927Greggio
A-324 75127Greggio
B-324 85827Greggio
B-419 24727Greggio
B-66 51527Greggio
Totale100 000
Spagna
Partita n. 11/2005 CE
TarancónB-617 72227Greggio
C-125 20427Greggio
C-27 07427Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 12/2005 CE
DEULEP
Bld Chanzy
30800 Saint-Gilles-du-Gard
7146 92027Greggio
5019 26527Greggio
5024 32527Greggio
6046 53527Greggio
6086 55527Greggio
6078 03527Greggio
6069 40027Greggio
6058 96527Greggio
Totale100 000
Francia
Partita n. 13/2005 CE
ONIVINS-Port-la-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
11210 Port-la-Nouvelle
616 14028Greggio
660030Greggio
622027Greggio
1712 70528Greggio
163 75528Greggio
1812 63027Greggio
3022 32027Greggio
166 05530Greggio
141 82528Greggio
1311 64030Greggio
1368528Greggio
1410 75530Greggio
1667027Greggio
Totale100 000
Francia
Partita n. 14/2005 CE
ONIVINS-Port-la-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
11210 Port-la-Nouvelle
1122 00527Greggio
65 43030Greggio
291 95028Greggio
296 98530Greggio
2913 51030Greggio
2912027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 15/2005 CE
Dister-Faenza (RA)124A-170A-171A-176A-178A8 44030Greggio
Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)5A-8A-10A34 00027Greggio
Caviro-Faenza (RA)16A-17A-19A36 30027Greggio
Villapana-Faenza (RA)4A-8A-9A18 00027Greggio
Bonollo U.-Conselve (PD)1A32030Greggio
Cantine Soc. Venete-Ponte di Piave (TV)14A32030Greggio
I.C.V.-Borgoricco (PD)5A1 30027Greggio
Tampieri-Faenza (RA)2A-9A1 32027Greggio
Totale100 000
Italia
Partita n. 16/2005 CE
Dister-Faenza (RA)124A1 56030Greggio
Cipriani-Chizzola di Ala30A9 00027Greggio
S.V.A.-Ortona (CH)17A-18A3 30027Greggio
Bonollo-Paduni (FR)17A-34A-35A34 14027Greggio
Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)1A-18A-21A-22A14 60027+30Greggio
D’Auria-Ortona (CH)1A-4A-9A-11A-12A-29A-61A10 00027Greggio
Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)5A1 90027Greggio
Balice-Valenzano (BA)47A-48A-59A16 00030Greggio
Balice Dist.-Mottola (TA)3A1 50027Greggio
De Luca-Novoli (LE)18A8 00027Greggio
Totale100 000
Italia
Partita n. 17/2005 CE
Bertolino-Partinico (PA)6A-12A-34A28 00027+30Greggio
Gedis-Marsala (TP)12A-15A-18A-21A9 60027Greggio
Trapas-Marsala (TP)2A-14A-16A8 00030Greggio
S.V.M.-Sciacca (AG)1A-2A-3A-23A-24A-34A2 00027Greggio
Enodistil-Alcamo (TP)22A2 40030Greggio
Totale50 000
Grecia
Partita n. 18/2005 CE
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ — (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)
[Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]
B1543,4235Greggio
B2550,8335Greggio
B3556,1435Greggio
B4556,1635Greggio
B5555,9035Greggio
B6550,6035Greggio
10914,4335Greggio
B9550,0435Greggio
B10553,7235Greggio
B11554,6035Greggio
B12554,5035Greggio
B13556,9135Greggio
B14551,8635Greggio
B15547,5735Greggio
B16910,552735Greggio
3851,8627Greggio
4894,5827Greggio
5894,8327Greggio
6871,5027Greggio
7898,9427Greggio
14864,9927Greggio
15893,1327Greggio
1873,7727Greggio
2885,5527Greggio
8904,0727Greggio
9863,3727Greggio
B7544,8827Greggio
11901,7927Greggio
12869,6727Greggio
13907,1527Greggio
17799,0727Greggio
Π.Α. ΤΖΑΡΑ — (Δοκός Χαλκίδος)
[P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]
4 016179,5835Greggio
Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθεια Πατρών
[E.A.S. Patron — Anthia Patron]
A1856,0735Greggio
A2917,3435Greggio
A3747,2035Greggio
A4803,8535Greggio
A5577,0735Greggio
Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΙ)
[E.A.S. Attikis — (Pikermi)]
1917,8027Greggio
2917,5827Greggio
3919,3527Greggio
4903,8227Greggio
5751,8227Greggio
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)
[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]
B74836,4727Greggio
B75583,8427Greggio
B76724,9227Greggio
B80890,2327Greggio
682 113,8227Greggio
662 122,2927Greggio
82731,6927Greggio
692 110,6727Greggio
Totale41 331,79
Germania
Partita n. 19/2005 CE
Papiermühle 16
D-37603 Holzminden
1078 614,90830Greggio
Totale8 614,908

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Onivins-Libourne — Délégation nationale 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59],

FEGA — Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA — Via Torino 45, I-00184 Roma [tel. (39) 064 94 99 714; fax (39) 064 94 99 761]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε . — Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Athènes, [tel. (30) 21 02 12 47 99; fax (30) 21 02 12 47 91]

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) — Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn (Tel. (49-228) 68 45-33 86/34 79, fax (49-228) 68 45-37 94)

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D.2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (). 2

  3. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999. 2

  4. . 2

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