32005R1139•Regolamento (CE) n. 1139/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32005R1139Regulation5 ago 2005
del 15 luglio 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 ( GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1 ).
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 117 del 4.5.2005, p. 13 ).
| Designazione delle merci | Classificazione (codice NC) | Motivazioni |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Foglio di tessuto non tessuto della misura di 0,60 m X 0,96 m circa, ricoperto su un lato da un miscuglio di erbe aromatiche (rosmarino 30 %, origano 15 %, salvia 15 %, basilico 2 %, timo 20 %) Il foglio di tessuto non tessuto viene messo nel contenitore prima della cottura di alcuni di piatti (pâté, prosciutti, ecc.). Le erbe aromatiche insaporiscono la preparazione durante la cottura Il foglio di tessuto non tessuto non è utilizzato come involucro finale dei piatti cucinati | 2106 90 92 | La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 al capitolo 9, dalla nota 1.a) al capitolo 56 e dal testo delle voci NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 Il prodotto non può essere classificato come un tessuto non tessuto del capitolo 56 perché il materiale di tessuto non tessuto ha la sola funzione di supporto [nota 1.a) al capitolo 56] Il miscuglio di erbe aromatiche è costituito da parti di piante della voce 0910 (timo, 20 %) e della voce 1211 (altre piante, 80 %) Tali miscugli non sono ricompresi nella voce 0910 e nella voce 1211 (rispettivamente, nota 1 al capitolo 9, Note Esplicative del Sistema Armonizzato voce 1211 , paragrafo 7) Trattandosi di un semplice miscuglio di erbe aromatiche, senza aggiunta di altri ingredienti, il prodotto non può essere considerato un condimento composto della voce 2103 Esso è classificato alla voce 2106 , come indicato dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato alla voce 1211 , paragrafo 7 |
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