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32005R1129•Regolamento (CE) n. 1129/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento
32005R1129Regulation15 lug 2005
del 14 luglio 2005
che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 2 , in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 352 000 tonnellate di frumento per la campagna 2005/06.
(2) I quantitativi chiesti in data 11 luglio 2005, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di frumento «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data 11 luglio 2005 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 0,71846 % dei quantitativi chiesti.
Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .
2 GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1046/2005 ( GU L 172 del 5.7.2005, pag. 79 ).
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