Regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Testo rilevante ai fini del SEE)

32005R1042Regulation25 lug 2005

del 29 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario 1 , e in particolare l'articolo 139,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, attuato dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario 2 , devono essere fissate tasse supplementari concernenti le relazioni di ricerca, la divisione di una domanda o di una registrazione di marchio e la prosecuzione del procedimento. È opportuno fissare gli importi di queste nuove tasse.

(2) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, il sistema di ricerca diviene facoltativo dal 10 marzo 2008. A partire da questa data, la tassa supplementare per le relazioni di ricerca nazionali deve essere applicata.

(3) Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione 3 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle regole di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:

1)a): È aggiunto il seguente punto 1 bis : «1 bis . Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio» — «1 bis . Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — «1 bis . — Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — a) — per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] — b) — per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio»
«1 bis . Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2): «1 bis . — Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — a) — per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] — b) — per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio»
«1 bis .: Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — a) — per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] — b) — per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2)
a): per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]
b): per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2)
  1. All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95».

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

2. La disposizione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è applicabile a partire dal 10 marzo 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione

1 GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 ( GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1 ).

2 GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 782/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 88 ).

3 GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 781/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 85 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 782/2004 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 781/2004 (). 2