32005R1036•Regolamento (CE) n. 1036/2005 della Commissione, del 1o luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
32005R1036Regulation1 lug 2005
del 1 o luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione 2 stabilisce, tra l'altro, le modalità per l’applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalle decisioni 2005/430/CE 3 e 2005/431/CE 4 del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è opportuno aprire nuovi contingenti tariffari di importazione e aumentare alcuni dei contingenti esistenti a decorrere dal 1 o luglio 2005, data dell'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi.
(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio 5 prevede che il contingente n. 09.1302 applicabile a taluni prodotti agricoli originari di Israele sia gestito in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 6 . È opportuno tener conto di detto contingente nel regolamento (CE) n. 2535/2001.
(3) L'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 contiene un riferimento all'organismo di Cipro competente per il rilascio dei certificati; in considerazione dell'adesione di Cipro all'Unione europea, occorre sopprimere tale riferimento.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
| 1) | «b): contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE e 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione; | «b) | contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE e 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione; |
|---|---|---|---|
| «b) | contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE e 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione; |
| 2) | a): Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003 e (CE) n. 747/2001 del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1 ." GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 .» " | a) | Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003 e (CE) n. 747/2001 del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1 ." GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 .» " | b) | Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003 e (CE) n. 747/2001 del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1 ." GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 .» " | ||||
| b) | Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele.» |
La parte B dell’allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.
L'allegato VII bis è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.
Nell’allegato XII è soppressa la riga riguardante Cipro.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
L'articolo 1, punti (1) e (3), si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, il 1 o luglio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).
2 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 ( GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138 ).
3 GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1 .
4 GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26 .
5 GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione ( GU L 83 del 1.4.2005, pag. 13 ).
6 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5 ).
«I.B CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI EUROPEI TRA LA COMUNITÀ E LA BULGARIA E LA ROMANIA 1. Prodotti originari della Romania N. del contingente Codici NC Designazione delle merci 1 Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) Quantitativi (in tonnellate) Contingente annuo dall’1.7.2005 al 30.6.2006 Incremento annuo a partire dal 1 o luglio 2006 09.4771 0402 10 19 0402 21 11 Latte scremato in polvere Esenzione 1 500 0 0402 21 19 0402 21 91 Latte in polvere intero 09.4772 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 Yogurt non aromatizzati Esenzione 1 000 0 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 Altri, non aromatizzati 09.4758 0406 Formaggi e latticini Esenzione 2 3 000 200 2. Prodotti originari della Bulgaria N. del contingente Codici NC Designazione delle merci 1 Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) Quantitativi (in tonnellate) Contingente annuo dall’1.7.2005 al 30.6.2006 Incremento annuo a partire dal 1 o luglio 2006 09.4773 0402 10 Latte scremato in polvere Esenzione 2 3 300 300 0402 21 Latte in polvere intero, senza aggiunta di zuccheri 09.4675 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 Yogurt non aromatizzati Esenzione 770 70 09.4660 0406 Formaggi e latticini Esenzione 2 7 000 300
1 Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.
2 Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.»
«ALLEGATO VII bis 1. Contingente tariffario nel quadro dell'allegato I dell'accordo di associazione con la Repubblica del Cile Quantità annue (in t) (base = anno civile) Numero del contingente Codice NC Designazione delle merci 1 Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) Dall'1.2.2003 al 31.12.2003 2004 Incremento annuo a partire dal 2005 09.1924 0406 Formaggi e latticini Esenzione 1 375 1 500 75 2. Contingente tariffario nel quadro dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 riguardante taluni prodotti agricoli originari di Israele Quantità annue (in t) (base = anno civile) Numero del contingente Codice NC Designazione delle merci 1 Aliquota del dazio applicabile 2004 2005 2006 A partire dal 2007 09.1302 0404 10 Siero di latte, modificato o non Esenzione 824 848 872 896
1 Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'appicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.»
Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'appicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (). ↩ ↩2
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