Regolamento (CE) n. 1007/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 1o marzo 2005

32005R1007Regulation1 mar 2005

del 30 giugno 2005

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 1 o marzo 2005

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati 1 , in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati emessi titoli di importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , ad esclusione dei titoli di importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 212 325 tonnellate, per il periodo dal 1 o settembre 2004 al 28 febbraio 2005. In applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1549/2004 occorre quindi modificare il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati. La modifica deve decorrere dal 1 o marzo 2005 per tenere conto dell’applicabilità a quella data del regolamento (CE) n. 1006/2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004.

(2) Dato che il dazio applicabile deve essere fissato entro un termine di tre giorni dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1006/2005, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente. Tenuto conto della fissazione retroattiva del dazio suddetto, occorre disporre che i dazi riscossi in eccesso siano rimborsati su semplice domanda degli operatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è di 42,5 EUR/t.

Articolo 2

Gli importi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1 o marzo 2005 sono rimborsati o sgravati.

A tal fine gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in applicazione delle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio 2 e delle relative disposizioni d’applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 3 .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o marzo 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2005 (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/2005 ( GU L 139 del 2.6.2005, pag. 1 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2005 (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003. 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/2005 (). 2

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