Regolamento (CE) n. 989/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

32005R0989Regulation30 giu 2005

del 27 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) È nell’interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 1 .

(2) Una serie di prodotti contemplati nel suddetto regolamento devono essere stralciati dall’elenco figurante in allegato al regolamento, sia perché non è più nell’interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, sia perché occorre modificare la descrizione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato.

(3) Di conseguenza, i prodotti la cui descrizione deve essere modificata vanno considerati come prodotti nuovi.

(4) È pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1255/96.

(5) In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento, è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo del Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(6) Poiché il presente regolamento si applica dal 1 o luglio 2005, è opportuno che entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

  1. sono inseriti i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

  2. i prodotti i cui codici sono elencati nell’allegato II del presente regolamento sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso è applicabile dal 1 o luglio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005 Per il Consiglio Il presidente L. LUX

1 GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2271/2004 ( GU L 396 del 31.12.2004, pag. 13 ).

Codice NCTARICDesignazione delle merciAliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2903 43 00101,1,1-triclorotrifluoroetano0
ex 2903 49 1010cloro-1,1,1-trifluoroetano0
ex 2904 20 00502,2'-dinitro-bibenzil0
ex 2906 29 00201-idrossimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene0
ex 2907 29 0085floroglucinolo, anche idratato0
ex 2909 60 0010bis(α,α-dimetilbenzil)perossido0
ex 2915 39 90601-feniletilacetato0
ex 2916 39 00852,6-difluorobenzoicoacido0
ex 2920 90 1040dimetilcarbonato0
ex 2920 90 8550tri isoottil fosfito0
ex 2921 42 10853,5-dicloroanilina0
ex 2921 51 1920Toluendiammina (TDA) contenente una percentuale in peso compresa tra 78 e 82 di 4 metil-m-fenilendiammina e una percentuale in peso compresa tra 18 e 22 di 2 metil-m-fenilendiammina, con un tenore residuo di catrame non superiore ad una percentuale in peso di 0,230
ex 2924 19 0050acrilammide0
ex 2924 29 95913-idrossi-2'-metossi-2-naftanilide0
ex 2924 29 95923-idrossi-2-naftanilide0
ex 2924 29 95933-idrossi-2'-metil-2-naftanilide0
ex 2924 29 95942'-etossi-3-idrossi-2-naftanilide0
ex 2924 29 95964'-cloro-3-idrossi-2',5'-dimetossi-2-naftanilide0
ex 2926 90 9525amminoacetonitrilecloridrato0
ex 2926 90 95352-bromo-2(bromometil)pentanodinitrile0
ex 2932 99 70401,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo0
ex 2932 99 8530carbofuran (ISO)0
ex 2933 19 90303-metil-1-p-tolil-5-pirazolone0
ex 2933 39 99402-cloropiridina0
ex 2933 59 9585adenina0
ex 2933 99 90882,6-diclorochinossalina0
ex 2935 00 9088N-(2-(4-ammino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato0
ex 3205 00 0010Lacche di alluminio preparate a partire da coloranti, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di pigmenti utilizzati nell’industria farmaceutica 10
ex 3208 90 1985—: 30-45 % resina poliammidica;0
ex 3402 11 9010Miscela tensioattiva di sali bisodici di acido dodecil(solfofenossi)benzensolfonico e di acido ossibis(dodecilbenzensolfonico)0
ex 3811 90 0010Sale dell’acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale, destinato ad essere utilizzato come additivo per i distillati e gli oli lubrificanti 10
ex 3814 00 9040Miscele azeotropiche contenenti isomeri di etere nonafluorbutilmetilico e/o di etere nonafluorbutiletilico0
ex 3815 90 9088—: uguale o superiore a 4 %, ma non superiore a 10 % di titanio e0
ex 3815 90 9089Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide, destinati ad essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell’acrilonitrile 10
ex 3824 90 99542-Idrossibenzonitrile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilformammide, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 55 % di 2-idrossibenzonitrile0
ex 3824 90 9970—: 2,38 % (+/– 0,01), in peso, di idrossido di tetrametilammonio e0
ex 3824 90 9980Preparazione contenente una percentuale, in peso, uguale o superiore a 81 %, ma non superiore a 89 %, in peso, di adipato di bis(3,4-epossicicloesilmetile)0
ex 3824 90 9997Preparazioni contenenti una percentuale, in peso, uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 %, di esafluorofosfato di litio o uguale o superiore a 5 %, ma non superiore a 10 %, in peso, di perclorato di litio, miscelate con solventi organici0
ex 3904 69 9097Copolimero di clorotrifluoretilene e di difluoruro di vinilidene0
ex 3906 90 9055Miscele contenenti copolimeri di acrilato di metile e di etilene e copolimeri di estere di polietere a base di acido tereftalico, in forma di granuli o pellets0
ex 3906 90 9085Dispersione non acquosa di polimeri a base di esteri di acido acrilico con un gruppo silile idrosolubile ad una o alle due estremità dei polimeri0
ex 3908 90 0040Resina termoplastica poliammidica con punto di combustione superiore a 750 °C utilizzata nella fabbricazione dei gioghi di deflessione dei tubi catodici 10
ex 3911 90 9975Microsfere di un copolimero di divinilbenzene e di stirene, di diametro medio di 220 μm o più ed uguale o inferiore a 575 μm0
ex 3926 90 9975
ex 3913 90 0098Ialuronato di sodio0
ex 3919 10 6995Lastre laminate riflettenti che presentano un motivo regolare, costituite successivamente da uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di polimero acrilico contenente microprismi, uno strato di poli(metilmetacrilato), uno strato di colla e di un foglio staccabile0
ex 3919 90 6998
ex 3919 90 3170Fogli di poli(etilentereftalato), rivestiti, su una faccia, di uno strato antistatico e di uno strato di copertura duro e, sull’altra faccia, di uno strato adesivo e di un foglio di protezione amovibile, in forma di rotoli, destinati alla fabbricazione di filtri ottici 10
ex 3920 20 2130Fogli di polipropilene biassialmente orientati, rivestiti di uno strato esterno di polietilene, di spessore totale uguale o superiore a 11,5 μm, ma non superiore a 13,5 μm0
ex 3920 91 0093—: una trasmissione della luce visibile uguale o superiore a 50 %,0
ex 3920 99 5960Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 μm o più ed uguale o inferiore a 90 μm, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 45 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %0
ex 3921 90 6094Foglio composito formato da un rivestimento acrilico e laminato in uno strato di polietilene ad alta densità, di spessore totale uguale o superiore a 0,8 mm, ma inferiore a 1,2 mm0
ex 3926 90 9915Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore 10
ex 3926 90 9925Microsfere non espansibili di un copolimero di acrilonitrile, di metacrilonitrile e di metacrilato di isobornile, di diametro di 3 μm o più ed uguale o inferiore a 4,6 μm0
ex 6909 19 0060Supporti di catalizzatori, formati da pezzi di ceramica porosa, sulla base di una miscela di carburo di silicio e di silicio, aventi una durezza inferiore a 9 su scala Mohs, di volume totale uguale o inferiore a 65 l., con almeno un canale otturato ad un’estremità per cm 2 della sezione trasversale0
ex 7007 19 2010Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (+/– 1,5 cm) e 185,42 cm (+/– 1,5 cm), costituito di vetro temprato; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinato alla fabbricazione di monitor videotelevisivi PDP 10
ex 7007 29 0010Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (+/– 1,5 cm) e 185,42 cm (+/– 1,5 cm), costituito da due superfici di vetro stratificate; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinato alla fabbricazione di monitor videotelevisivi PDP 10
ex 8501 10 9981Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 18° o più, coppia di bloccaggio di 0,5 mNm o più, supporto di accoppiamento di dimensioni non superiori a 22 x 68 mm, avvolgimento a due fasi e potenza non superiore a 5 W0
ex 8501 10 9982Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 29 mm, velocità nominale di 1 500 (±15 %) o 6 800 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 2 o 8 V0
ex 8501 10 9983Motore elettrico multifase a corrente continua, senza spazzole, di potenza motrice normale di 31 W (+/– 5 W) calcolata a 600 giri/minuto, provvisto di un circuito elettronico con sensori ad effetto Hall (motore per servodirezione elettrico)0
ex 8505 11 0033Magneti di neodimio in forma di dischi di diametro non superiore a 9 mm, anche con foro centrale0
ex 8507 80 9430—: una lunghezza di 35 mm o più, ma non superiore a 45 mm0
ex 8516 90 0033Piastra in acciaio inossidabile con cavo riscaldante, destinata alla fabbricazione di ferri da stiro elettrici 10
ex 8516 90 0035Ferro da stiro a vapore, non funzionante in modo autonomo, destinato alla fabbricazione di apparecchi per la stiratura a vapore 10
ex 8522 90 9844Accoppiamenti per dischi ottici, consistenti tra l’altro in un’unità ottica e motori a corrente continua, compatibili anche per registrazione doppio strato0
ex 8522 90 9849Testina magnetica per la riproduzione di audiocassette, destinata alla fabbricazione dei prodotti della voce 8519 10
ex 8529 90 8144Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, non combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell’indirizzamento dei pixel0
ex 8537 10 9994Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a giunzione, contenuti in un involucro a doppio leadframe0
ex 8543 89 9566
ex 8537 10 9995Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a semiconduttore a ossido metallico, contenuti in un involucro a doppio leadframe0
ex 8543 89 9565
ex 8540 91 0032Cannone a elettroni di tubi catodici a colori con tensione anodica operativa compresa non inferiore a 27,5 kV e non superiore a 36 Kv0
ex 8543 89 9552Circuito optoelettronico comprendente uno o più diodi emettitori di luce (LED), muniti o no di un circuito integrato pilota, e un fotodiodo con circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche (gate array), oppure comprendente uno o più diodi emettitori di luce e almeno 2 fotodiodi con un circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche o altri circuiti integrati, contenuto in un involucro0
ex 8548 90 9047Unità consistente in due o più chip a diodi elettroluminescenti funzionanti ad una lunghezza d’onda tipica di 450 nm o più ma non superiore a 660 nm, contenuti in involucro a doppio leadframe dotato di apertura circolare le cui dimensioni esterne, senza accessori, non superano 4 x 4 mm0
ex 8548 90 9048Unità ottica consistente in almeno un diodo laser e un fotodiodo funzionante ad una lunghezza d’onda tipica di 635 nm o più ma non superiore a 815 nm0
ex 8548 90 9049Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell’indirizzamento dei pixel0
ex 9405 40 3510Apparato d’illuminazione elettrica in materiale sintetico contenente 3 tubi fluorescenti (RBG) di un diametro di 3,0 mm (± 0,2 mm) e di una lunghezza di 420 mm (± 1 mm) o più ma non superiore a 600 mm (± 1 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 10

1 L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia: vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 1 ).

Codice NCTARIC
ex 2932 11 0010
ex 2933 69 8010
ex 3824 90 9954
ex 3907 20 9925
ex 3911 90 9975
ex 3926 90 9975
ex 3920 91 0093
ex 3920 99 5960
ex 3926 90 9985
ex 8522 90 9844
ex 8529 90 8131
ex 8540 91 0032
ex 8543 89 9552
ex 8548 90 9039
ex 8548 90 9046

Footnotes

  1. L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia: vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (). 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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