Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

32005R0980Regulation1 lug 2005

del 27 giugno 2005

relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo 1 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

(2) La politica commerciale comune della Comunità deve tener conto degli obiettivi della politica di sviluppo a cui deve contribuire, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell’OMC, in particolare la clausola di abilitazione GATT del 1979 3 .

(3) La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006/2015.

(4) Il presente regolamento è il primo regolamento di applicazione di tali orientamenti. Esso dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2008.

(5) Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (in seguito denominato «il sistema») dovrebbe comprendere un regime generale concesso a tutti i paesi e i territori beneficiari e due regimi speciali che tengano conto delle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in via di sviluppo in situazioni analoghe.

(6) Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari non classificati dalla Banca mondiale fra i paesi ad alto reddito e con esportazioni insufficientemente diversificate.

(7) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo, che la non diversificazione e la scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità, dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari, nonché dei dazi specifici (a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem). Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe in via eccezionale essere applicato prima dell'entrata in vigore dell'intero regolamento al fine di conformarsi alle decisioni dell'OMC contro la produzione ed il traffico di stupefacenti.

(8) I paesi in via di sviluppo che all’entrata in vigore del presente regolamento soddisfino già i criteri applicabili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero usufruire quanto prima possibile del regime stesso. Questi paesi dovrebbero quindi essere inclusi provvisoriamente nell’elenco dei beneficiari e continuare ad usufruire delle preferenze qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione ne confermi l’ammissibilità entro il 15 dicembre 2005.

(9) La Commissione dovrebbe verificare l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile.

(10) Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite. Qualora un paese non sia più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell'abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell'ambito di questo regime.

(11) Le preferenze dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura sensibile o meno dei prodotti, per tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno della Comunità.

(12) La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili andrebbe mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti.

(13) Tale riduzione dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, quindi, la riduzione andrebbe operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della nazione più favorita (NPF). I dazi specifici andrebbero ridotti del 30 %. Ove per tali dazi sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

(14) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d'importazione porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all'1 % o a dazi specifici pari o inferiori a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.

(15) Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non dovrebbero usufruire al tempo stesso del sistema comunitario e di un accordo di libero scambio che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale.

(16) La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi ai settori della tariffa doganale comune. La graduazione di un settore per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando il settore soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi. Si migliorano così la prevedibilità e l'equità della graduazione eliminando l'incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni.

(17) Le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 4 , si applicano alle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento, affinché beneficino del sistema solo coloro a cui è effettivamente destinato.

(18) La revoca temporanea dovrebbe essere giustificata, tra l'altro, da una violazione grave e sistematica dei principi sanciti dalle convenzioni elencate nell’allegato III onde promuovere gli obiettivi delle convenzioni stesse ed evitare che i beneficiari ricevano vantaggi indebiti attraverso la ripetuta violazione di tali convenzioni.

(19) Vista la situazione politica del Myanmar, la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di questo paese dovrebbe rimanere in vigore.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 5 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 1. Il sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (in seguito denominato «il sistema») si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2008 ai sensi del presente regolamento. 2. Il presente regolamento prevede: a) un regime generale, b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati. Articolo 2 I paesi beneficiari dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono elencati nell'allegato I. Articolo 3 1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando i cinque settori principali delle sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno del 75 % di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità. 2. I paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale sono esclusi dall’elenco dell'allegato I. 3. La Commissione informa il paese beneficiario della sua esclusione dall’elenco dell’allegato I. Articolo 4 I prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II. Articolo 5 1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie. 2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93. 3. Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, inoltre, si applica ove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia dei regimi applicabili al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo. Articolo 6 Ai fini del presente regolamento: a) per «dazi della tariffa doganale comune» si intendono i dazi specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 6 , ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari; b) per «settore» s’intende un qualsiasi settore della tariffa doganale comune, adottata con regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento, il settore XI è trattato come due settori distinti: il settore XI (a) comprendente i capitoli 50-60 della tariffa doganale comune e il settore XI (b) comprendente i capitoli 61-62 della tariffa doganale comune; c) per «comitato» s’intende il comitato di cui all’articolo 28.

CAPITOLO II REGIMI E PREFERENZE TARIFFARIE SEZIONE 1 Regime generale Articolo 7 1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli. 2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti dei settori XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %. 3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2501/2001 7 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %. 5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti. 6. Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato. 7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai prodotti dei settori per i quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’articolo 14, dell'articolo 21, paragrafo 8 e dell'allegato I, colonna C. SEZIONE 2 Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo Articolo 8 1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono sospesi. 2. I dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1 sono interamente sospesi, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano anche dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 è limitato al 16 % del valore in dogana. 3. Per un paese beneficiario il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non comprende i prodotti dei settori per i quali dette preferenze tariffarie sono state revocate ai sensi dell’allegato I, colonna C. Articolo 9 1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che: a) abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui alla Parte A dell’allegato III, e b) abbiano ratificato ed effettivamente applicato almeno sette delle convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III, e c) si impegnino a ratificare e a porre effettivamente in applicazione entro il 31 dicembre 2008 le convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III che non hanno ancora ratificato e effettivamente applicato, e d) si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l'applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato, e e) siano considerati paesi vulnerabili ai sensi del paragrafo 3. 2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), per paesi che debbono far fronte a specifici vincoli costituzionali, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso a un paese che non ha ratificato ed effettivamente applicato un massimo di due delle sedici convenzioni elencate nella parte A dell'allegato III, a condizione che: a) il paese in questione abbia assunto l'impegno formale di firmare, ratificare e applicare ogni rimanente convenzione una volta che venga accertato che non esiste alcuna incompatibilità con la sua costituzione al più tardi il 31 ottobre 2005, e b) in caso di incompatibilità con la sua costituzione, il paese in questione si sia formalmente impegnato a firmare e a ratificare ogni rimanente convenzione al più tardi il 31 dicembre 2006. Prima della fine del 2006, la Commissione riferisce al Consiglio sulla conformità del paese interessato ai succitati requisiti. La concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo al paese in questione oltre il 1 o gennaio 2007 è subordinata a una decisione del Consiglio. Laddove opportuno, e sulla base della succitata relazione, la Commissione propone al Consiglio una siffatta continuazione. 3. Sono definiti paesi vulnerabili quelli: a) che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paesi ad alto reddito e i cui cinque settori principali delle loro importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le loro importazioni coperte dall’SPG e b) le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1 %, in valore di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità. Ci si è basati sui dati disponibili al 1 o settembre 2004 (media su tre anni consecutivi). 4. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo. Articolo 10 1. Fatto salvo il paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che: a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2005, e b) dall'esame della richiesta risulti che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3. 2. Il paese richiedente presenta una domanda scritta alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo alla ratifica delle convenzioni di cui all’allegato III, nonché alla legislazione e alle misure finalizzate all’effettiva attuazione delle disposizioni delle convenzioni e al suo impegno di accettare e rispettare pienamente il meccanismo di verifica e di riesame previsto nelle convenzioni e negli strumenti connessi. 3. I paesi che beneficiano in via provvisoria del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono presentare entro il 31 ottobre 2005 una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione valuta le richieste a norma dell’articolo 11. Articolo 11 1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente. 2. La Commissione decide, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1 e secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 4, se concedere a un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a decorrere dal 1 o gennaio 2006. 3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese a cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione, entro il 15 dicembre 2005, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. 4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione. 5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente, per quanto concerne la richiesta, in stretto coordinamento con il comitato secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 4. SEZIONE 3 Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati Articolo 12 1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, sono totalmente sospesi. 2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti del 20 % il 1 o settembre 2006, del 50 % il 1 o settembre 2007 e dell'80 % il 1 o settembre 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1 o settembre 2009. 3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti del codice NC 0803 00 19 sono ridotti ogni anno del 20 % a decorrere dal 1 o gennaio 2002. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1 o gennaio 2006. 4. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20 % il 1 o luglio 2006, del 50 % il 1 o luglio 2007 e dell'80 % il 1 o luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1 o luglio 2009. 5. Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi a norma dei paragrafi 2 e 4, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10 , originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari iniziali per la campagna di commercializzazione 2001/2002 saranno pari a 2 517 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 , e a 74 185 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10 . Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente. 6. La Commissione adotta norme dettagliate che disciplinano l'apertura e la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 4. Per l'apertura e la gestione di tali contingenti, la Commissione è assistita dai comitati di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nei settori interessati. 7. I paesi che le Nazioni Unite depennano dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono depennati anche dall'elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 4. Articolo 13 L'articolo 12, paragrafo 4 e le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5 riguardanti i prodotti della sottovoce tariffaria 1701 11 10 non si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze di cui alla presente sezione, che sono immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. SEZIONE 4 Disposizioni comuni Articolo 14 1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 8 sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando il valore medio delle importazioni comunitarie provenienti da tale paese dei prodotti appartenenti al settore in questione, a cui si applica il regime di cui beneficia il paese suddetto, superi per tre anni consecutivi, sulla base dei più recenti dati disponibili al 1 o settembre 2004, il 15 % del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I. La soglia fissata per ciascuno dei settori XI (a) e XI (b) è del 12,5 %. 2. I settori depennati a norma del paragrafo 1 sono elencati nell’allegato I, colonna C. 3. L’esclusione dei settori dal sistema si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2008. 4. La Commissione informa il paese beneficiario dell’esclusione di un settore. 5. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari per i settori che rappresentano oltre il 50 %, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità originarie dei paesi in questione. 6. COMEXT è la fonte statistica utilizzata ai fini del presente articolo. Articolo 15 1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore all'1 %, il dazio è totalmente sospeso. 2. Se l'aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.

CAPITOLO III REVOCA TEMPORANEA E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA SEZIONE 1 Revoca temporanea Articolo 16 1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni: a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato III, parte A, sulla base delle conclusioni dei pertinenti organismi di controllo; b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri; c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro; d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l’industria comunitaria e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC l'applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell'organo competente dell'OMC; e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il regime speciale di incentivazione di cui al capitolo II, sezione 2, può essere revocato temporaneamente per tutti o per alcuni prodotti inseriti nel presente regime originari di un paese beneficiario, in particolare se la legislazione nazionale non ingloba più le convenzioni di cui all'allegato III che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, o se tale legislazione non è effettivamente applicata. 3. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 8 o (CE) n. 2026/97 9 per i motivi che giustificano tali misure. Articolo 17 1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza, o mancanza di controlli sull'osservanza, delle norme sull'origine dei prodotti e relative procedure, nonché indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l'attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica tra l'altro che un paese beneficiario: a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme sull'origine e per il controllo del rispetto di tali norme; b) assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell'origine e comunicandone tempestivamente i risultati; c) assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa in detto paese volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2; d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme sull'origine; e) rispetti o faccia rispettare le norme sull'origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme; f) assista la Comunità nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all'origine. Si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario. 3. La Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente: — informato il comitato; — chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o garantire che il paese beneficiario rispetti i suoi obblighi; — pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dei suoi obblighi da parte del paese beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi effettiva. La Commissione ne informa anche il comitato. 4. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi del paragrafo 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese. 5. Il periodo di sospensione non supera i sei mesi. Al termine del periodo la Commissione decide se mettere fine alla sospensione, dopo aver informato il comitato, o prorogare il periodo di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 3. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la proroga delle stesse. Articolo 18 1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese. 2. Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 5, di avviare un’inchiesta. Articolo 19 1. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l'apertura e ne informa il paese beneficiario interessato. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. 2. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare all'inchiesta. 3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute. 4. La Commissione può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta. 5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro il termine specificato nell'avviso che annuncia l'inchiesta o qualora l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si possono trarre conclusioni in base ai dati disponibili. 6. L'inchiesta deve essere completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5. Articolo 20 1. La Commissione presenta al comitato una relazione sulle proprie risultanze. 2. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali. 3. Se ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , annunciando la sua intenzione di sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato a adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all’allegato III, parte A. 4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro un mese a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo. 5. L'eventuale decisione del Consiglio di procedere ad una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che non si stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più. SEZIONE 2 Clausola di salvaguardia Articolo 21 1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. 2. La Commissione adotta una decisione formale di avviare un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine che non può superare i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. 3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta. 4. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi nella misura in cui siano disponibili informazioni sui produttori comunitari al riguardo: — quota di mercato — produzione — scorte — capacità di produzione — fallimenti — redditività — utilizzazione degli impianti — occupazione — importazioni — prezzi. 5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali e previa consultazione del comitato, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5. 6. La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. 7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie. 8. Qualora le importazioni di prodotti del settore XI (b), di cui all'articolo 14, paragrafo 1, originari di un paese beneficiario: a) aumentino di almeno il 20 % in quantità (per il volume) rispetto al precedente anno civile, oppure b) superino il 12,5 % del valore delle importazioni comunitarie provenienti da tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I durante un qualsiasi periodo di dodici mesi, il 1 o gennaio di ogni anno durante il periodo di applicazione del presente regolamento, la Commissione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro e dopo averne informato il comitato, abolisce le preferenze di cui agli articoli 7 e 8 con riguardo ai prodotti del settore XI (b). Tale disposizione non si applica ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 12 e ai paesi la cui quota di importazioni nella Comunità, come stabilito nell'articolo 14, paragrafo 1, non superi l'8 %. La Commissione informa il paese beneficiario dell'abolizione delle preferenze. L'abolizione delle preferenze ha effetto due mesi dopo la pubblicazione della decisione in tal senso della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 22 Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato. Articolo 23 1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 21 o 22 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri. 2. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell'articolo 21 o 22. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese. SEZIONE 3 Misure di sorveglianza nel settore agricolo Articolo 24 I prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 originari di paesi beneficiari possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide quali siano i prodotti cui applicare la sorveglianza. Tutti i periodi di cui all'articolo 21 superiori a due mesi sono ridotti a due mesi nei seguenti casi: — quando il paese beneficiario non ottempera alle norme di origine o non fornisce la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 17, oppure — quando le importazioni di prodotti dei capitoli da 1 a 24 che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superano in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario. SEZIONE 4 Disposizioni comuni Articolo 25 Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 37 del trattato, di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 133 del trattato o di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere applicate.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI Articolo 26 La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 5, le modifiche degli allegati del presente regolamento rese necessarie: a) da modifiche della nomenclatura combinata; b) da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori; c) dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2; d) dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1; e) dall’esigenza di compilare l’elenco definitivo dei paesi beneficiari entro il 15 dicembre 2005 ai sensi dell’articolo 11. Articolo 27 1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare, per ogni paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio 10 e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione 11 . 2. A norma dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali punti includono i prodotti di cui al paragrafo 3. 3. La Commissione sorveglia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19 , delle voci tariffarie 0603 , 1006 , 1701 , 1704 e 6403 e dei codici NC 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 2002 90 e 2103 20 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Articolo 28 1. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate (in seguito denominato «il comitato»). 2. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. 3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1 o gennaio 2006. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 29 Si considera che il regolamento (CE) n. 552/97 12 , che fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3281/94 13 e (CE) n. 1256/96 del Consiglio 14 , faccia riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Si considera che i regolamenti (CE) n. 1381/2002 15 e (CE) n. 1401/2002 16 della Commissione che fanno riferimento al regolamento (CE) n. 2501/2001, facciano riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Articolo 30 1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui alla sezione 2 del capitolo II del presente regolamento e le disposizioni applicate in combinato disposto con detto regime entrano in vigore il 1 o luglio 2005. Il regime in questione abroga con effetto dalla sua entrata in vigore il regime speciale contro la produzione ed il traffico di stupefacenti di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 2501/2001 e le disposizioni del regolamento (CE). n. 2501/2001 applicate in combinato disposto con detti regimi. Le altre disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 o gennaio 2006 ed abrogano con effetto da tale data le disposizioni del regolamento (CE) n. 2501/2001 ancora in vigore. 2. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, tale termine non si applica né al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati né ad altre disposizioni del presente regolamento applicate congiuntamente a tale regime.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005. Per il Consiglio Il Presidente L. LUX

1 Parere espresso il 9 marzo 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2 Parere espresso il 9 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

3 «Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries», decisione del GATT del 28 novembre 1979 (L/4903).

4 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio ( GU L 139 del 2.6.2005, pag. 1 ).

5 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 .

6 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 ( GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1 ).

7 Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1 o gennaio 2002-31 dicembre 2004 ( GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione ( GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23 ).

8 Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).

9 Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.

10 Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ( GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

11 Regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero ( GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2005 ( GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6 ).

12 Regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar ( GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8 ).

13 Regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2820/98 ( GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1 ).

14 Regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1 o luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ( GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 ( GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1 ).

15 Regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06 ( GU L 200 del 30.7.2002, pag. 14 ).

16 Regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09 ( GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 42 ).

Paesi 1 e territori beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate

Colonna A:codice secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità
Colonna B:nome del paese
Colonna C:sezioni nei confronti delle quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 13)
Colonna D:paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 12)
Colonna E:paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 8)
ABCDE
AEEmirati Arabi Uniti
AFAfghanistanX
AGAntigua e Barbuda
AIAnguilla
AMArmenia
ANAntille Olandesi
AOAngolaX
AQAntartico
ARArgentina
ASSamoa Americane
AWAruba
AZAzerbaigian
BBBarbados
BDBangladeshX
BFBurkina FasoX
BHBahrein
BIBurundiX
BJBeninX
BMBermuda
BNBrunei Darussalam
BOBoliviaX
BRBrasileS-IV Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati.
S-IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio.
BSBahamas
BTBhutanX
BVIsola Bouvet
BWBotswana
BYBielorussia
BZBelize
CCIsole Cocos (Keeling)
CDCongo, Repubblica Democratica delX
CFRepubblica CentrafricanaX
CGCongo
CICosta d’Avorio
CKIsole Cook
CLCile
CMCamerun
CNRepubblica Popolare CineseS-VI Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.
S-VII Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma.
S-VIII Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella.
S-IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio.
S-X Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni.
S-XI (a) tessili; S-XI (b) abbigliamento.
S-XII Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli.
S-XIII Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro.
S-XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete.
S-XV Metalli comuni e loro lavori.
S-XVI Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi.
S-XVII Materiale da trasporto.
S-XVIII Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi.
S-XX Merci e prodotti diversi.
COColombiaX
CRCosta RicaX
CUCuba
CVCapo VerdeX
CXIsola Christmas
DJGibutiX
DMDominica
DORepubblica Dominicana
DZAlgeriaS-V Prodotti minerali.
ECEcuadorX
EGEgitto
EREritreaX
ETEtiopiaX
FJFigi
FKIsole Falkland
FMMicronesia, Stati Federati di
GAGabon
GDGrenada
GEGeorgiaX
GHGhana
GIGibilterra
GLGroenlandia
GMGambiaX
GNGuineaX
GQGuinea EquatorialeX
GSIsole Georgia del Sud e Sandwich del Sud
GTGuatemalaX
GUGuam
GWGuinea-BissauX
GYGuyana
HMIsola di Heard e Isole di McDonald
HNHondurasX
HTHaitiX
IDIndonesiaS-III Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale.
S-IX Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio.
INIndiaS-XI(a) tessili;
S-XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete.
IOTerritorio britannico dell’Oceano Indiano
IQIraq
IRIran, Repubblica Islamica dell’
JMGiamaica
JOGiordania
KEKenia
KGKirghizistan
KHCambogiaX
KIKiribatiX
KMComoreX
KNSaint Kitts e Nevis
KWKuwait
KYIsole Cayman
KZKazakistan
LARepubblica Democratica Popolare LaoX
LBLibano
LCSaint Lucia
LKSri LankaX
LRLiberiaX
LSLesothoX
LYGiamahiria Araba Libica
MAMarocco
MDMoldavia, Repubblica di
MGMadagascarX
MHIsole Marshall
MLMaliX
MNMongoliaX
MMMyanmarX
MOMacao
MPMarianne Settentrionali
MRMauritaniaX
MSMontserrat
MUMaurizio
MVMaldiveX
MWMalawiX
MXMessico
MYMalaysiaS-III Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale.
MZMozambicoX
NANamibia
NCNuova Caledonia
NENigerX
NFIsola Norfolk
NGNigeria
NINicaraguaX
NPNepalX
NRNauru
NUNiue
OMOman
PAPanamaX
PEPerùX
PFPolinesia Francese
PGPapua Nuova Guinea
PHFilippine
PKPakistan
PMSaint-Pierre e Miquelon
PNPitcairn
PWPalau
PYParaguay
QAQatar
RUFederazione RussaS-VI Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.
S-X Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni.
S-XV Metalli comuni e loro lavori.
RWRuandaX
SAArabia Saudita
SBIsole SalomoneX
SCSeicelle
SDSudanX
SHSant’Elena
SLSierra LeoneX
SNSenegalX
SOSomaliaX
SRSuriname
STSão Tomé e PríncipeX
SVEl SalvadorX
SYRepubblica Araba Siriana
SZSwaziland
TCIsole Turks e Caicos
TDCiadX
TFTerritori australi francesi
TGTogoX
THThailandiaS-XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete.
S-XVII Materiale da trasporto.
TJTagikistan
TKTokelau
TLTimor-Leste
(Timor Orientale)
X
TMTurkmenistan
TNTunisia
TOTonga
TTTrinidad e Tobago
TVTuvaluX
TZTanzania (Repubblica Unita di)X
UAUcraina
UGUgandaX
UMIsole minori lontane degli Stati Uniti
UYUruguay
UZUzbekistan
VCSaint Vincent e Grenadine
VEVenezuelaX
VGIsole Vergini Britanniche
VIIsole Vergini Americane
VNVietnam
VUVanuatuX
WFWallis e Futuna
WSSamoaX
YEYemenX
YTMayotte
ZASudafricaS-XVII Materiale da trasporto.
ZMZambiaX
ZWZimbabwe

1 L'elenco può includere paesi che sono temporaneamente sospesi dall'SPG dell'UE o che non hanno rispettato i requisiti di cooperazione amministrativa, i quali sono una condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

Elenco dei prodotti inclusi nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice e dalla descrizione. I prodotti con un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti norme comunitarie.

Nella colonna «Sensibile/Non sensibile» figurano i prodotti inclusi nel regime generale (articolo 7) e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 8). Tali prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2). Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o quelli per i quali detti dazi sono sospesi.

Codice NCDescrizioneSensibile/Non sensibile
0101 10 90Asini vivi e altriS
Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura:
0101 90 19diversi da quelli destinati alla macellazioneS
0101 90 30Asini viviS
0101 90 90Muli e bardotti viviS
0104 20 10Riproduttori di razza pura della specie caprina *S
0106 19 10Conigli domestici viviS
0106 39 10Piccioni viviS
0205 00Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelateS
0206 80 91Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceuticiS
0206 90 91Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceuticiS
Fegati congelati:
0207 14 91di galli e di gallineS
0207 27 91di tacchine e di tacchiniS
0207 36 89di anatre, di oche o di faraoneS
0208Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: 1
0208 10di conigli o di lepriS
0208 20 00Cosce di raneNS
0208 30 00di primatiS
0208 40 00di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)S
0208 50di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)S
ex 0208 90altri, esclusi i prodotti della voce 0208 90 55S
Carni diverse da quelle di animali delle specie suina e bovina, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 99 10di cavallo, salate o in salamoia o anche seccheS
0210 99 59Frattaglie della specie bovina, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»S
0210 99 60Frattaglie delle specie ovina e caprinaS
0210 99 80Altre frattaglie diverse dai fegati di volatiliS
ex Capitolo 3 2PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, esclusi i prodotti della voce 0301 10 90S
0301 10 90Pesci ornamentali di mareNS
0403 10 51Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacaoS
0403 10 53S
0403 10 59S
0403 10 91S
0403 10 93S
0403 10 99S
0403 90 71Latticello, latte e crema coagulati; chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, frutta o cacaoS
0403 90 73S
0403 90 79S
0403 90 91S
0403 90 93S
0403 90 99S
ex 0405 20Paste da spalmare lattiere, esclusi i prodotti della voce 0405 20 90S
0407 00 90Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortileS
0409 00 00Miele naturale 3S
0410 00 00Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altroveS
Capitolo 5ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVES
ex Capitolo 6PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA, esclusi i prodotti della voce 0604 91 40S
0604 91 40Rami di conifereNS
0701Patate, fresche o refrigerateS
0703 10Cipolle e scalogni, freschi o refrigeratiS
0703 90 00Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigeratiS
0704Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigeratiS
0705Lattughe ( Lactuca sativa ) e cicorie ( Chicorium spp. ) fresche o refrigerateS
0706Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigeratiS
ex 0707 00 05Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobreS
0708Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigeratiS
Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
ex 0709 10 00Carciofi Globe, dal 1 o luglio al 31 ottobreS
0709 20 00AsparagiS
0709 30 00MelanzaneS
0709 40 00Sedani, esclusi i sedani-rapaS
0709 51 00FunghiS
0709 59S
0709 60 10PeperoniS
0709 60 99Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta , esclusi i peperoniS
0709 70 00Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)S
0709 90 10Insalate, diverse dalle lattughe ( Lactuca sativa ) e dalle cicorie ( Cichorium spp. )S
0709 90 20Bietole da costa e cardiS
0709 90 31Olive, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio*S
0709 90 40CapperiS
0709 90 50FinocchiS
0709 90 70ZucchineS
0709 90 90altriS
ex 0710Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati 4S
ex 0711Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti delle voci 0711 20 90S
ex 0712Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della voce 0712 90 19S
0713Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzatiS
0714 20 10Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano*NS
0714 20 90Patate dolci diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umanoS
0714 90 90Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina; midollo della palma a sagoNS
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
0802 11 90Mandorle con guscio, diverse da quelle amareS
0802 12 90Mandorle sgusciate, diverse da quelle amareS
0802 21 00
0802 22 00
Nocciole ( Corylus spp.), con guscio o sgusciateS
0802 31 00Noci comuni con guscioS
0802 32 00Noci comuni sgusciateS
0802 40 00Castagne e marroni ( Castanea spp.)S
0802 50 00PistacchiNS
0802 90 50Pinoli o semi del pino domesticoNS
0802 90 60Noci macadamiaNS
0802 90 85AltriNS
0803 00 11Banane da cuocere, frescheS
0803 00 90Banane, comprese le banane da cuocere, essiccateS
0804 10 00Datteri, freschi o secchiS
0804 20Fichi, freschi o secchiS
0804 30 00Ananassi, freschi o secchiS
0804 40 00Avocadi freschi o secchiS
Agrumi, freschi o secchi:
ex 0805 20Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, dal 1 o marzo al 31 ottobreS
0805 40 00PompelmiNS
0805 50 90Limette ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia ), fresche o seccheS
0805 90 00AltriS
ex 0806 10 10Uve da tavola, fresche, dal 1 o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, diverse dalla varietà Imperatore ( Vitis vinifera c.v. ) dal 1 o al 31 dicembreS
0806 10 90Altre uve, frescheS
ex 0806 20Uve secche, esclusi i prodotti della voce ex 0806 20 30 uve sultanine secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg.S
0807 11 00Cocomeri, freschiS
0807 19 00Altri meloni, freschiS
0808 10 10Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembreS
0808 20 10Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1 o agosto al 31 dicembreS
ex 0808 20 50Altre pere, fresche, dal 1 o maggio al 30 giugnoS
0808 20 90Cotogne, frescheS
ex 0809 10 00Albicocche fresche, dal 1 o gennaio al 31 maggio e dal 1 o agosto al 31 dicembreS
0809 20 05Ciliege acide ( Prunus cerasus ), frescheS
ex 0809 20 95Ciliege, diverse da quelle acide ( Prunus cerasus ), fresche, dal 1 o gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembreS
ex 0809 30Pesche, comprese le pesche noci, dal 1 o gennaio al 10 giugno e dal 1 o ottobre al 31 dicembreS
ex 0809 40 05Prugne dal 1 o gennaio al 10 giugno e dal 1 o ottobre al 31 dicembreS
0809 40 90PrugnoleS
Altri frutti, freschi:
ex 0810 10 00Fragole, dal 1 o gennaio al 30 aprile e dal 1 o agosto al 31 dicembreS
0810 20Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponiS
0810 30Ribes a grappoli, compreso il ribes nero ( Cassis ), e uva spinaS
0810 40 30Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus )S
0810 40 50Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosumS
0810 40 90Altri mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere VacciniumS
0810 50 00KiwiS
0810 60 00DurianS
0810 90 95AltriS
0811Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 5 :S
ex 0812Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30S
0812 90 30PapaieNS
Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 10 00AlbicoccheS
0813 20 00PrugneS
0813 30 00MeleS
0813 40 10Pesche, comprese le pesche nociS
0813 40 30Pere, seccheS
0813 40 50Papaie, seccheNS
0813 40 95altre, seccheNS
Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 :
0813 50 12Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahayaS
0813 50 15AltriS
0813 50 19con prugneS
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802
0813 50 31di noci tropicaliS
0813 50 39AltriS
0813 50 91Altri miscugli non contenenti prugne o fichiS
0813 50 99AltriS
0814 00 00Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure seccheNS
0901 12 00Caffè non torrefatto, decaffeinizzatoS
0901 21 00Caffè torrefatto, non decaffeinizzatoS
0901 22 00Caffè torrefatto, decaffeinizzatoS
0901 90 90Succedanei del caffè contenenti caffèS
0902 10 00Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kgNS
0904 12 00Pepe (del genere Piper ), tritato o polverizzatoNS
0904 20 10Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzatiS
0904 20 90tritati o polverizzatiNS
0905 00 00VanigliaS
0907 00 00Garofani (antofilli, chiodi e steli)S
0910 20 90Zafferano, tritato o polverizzatoNS
0910 40Timo, foglie di alloroS
0910 91 90Miscugli di spezie, tritati o polverizzatiS
0910 99 99Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugliS
ex 1008 90 90Semi di quinoaS
1105Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patateS
Farina, semolino e polveri:
1106 10 00dei legumi da granella secchi della voce 0713S
1106 30dei prodotti del capitolo 8S
1108 20 00InulinaS
ex Capitolo 12SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, esclusi i prodotti delle voci 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , ex 1209 91 , 1209 99 91 , 1210 , 1211 90 30 , 1212 91 e 1212 99 20S
1209Semi, frutti e spore da sementa:
1209 21 00di erba medicaNS
1209 23 80Altri semi di festucaNS
1209 29 50Semi di lupiniNS
1209 29 80altriNS
1209 30 00Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fioriNS
ex 1209 91Semi di ortaggi, diversi dai prodotti del codice 1209 91 30NS
1209 99 91Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30NS
1210Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina 1S
1211 90 30Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzateNS
ex Capitolo 13GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI, esclusi i prodotti della voce 1302 12 00S
1302 12 00Succhi ed estratti vegetali di liquiriziaNS
1501 00 90Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503S
1502 00 90Altri grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprinaS
1503 00 19Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industrialiS
1503 00 90AltriS
1504Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1505 00 10Grasso di lana greggioS
1507Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1508Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1511 10 90Olio greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umanaS
1511 90AltriS
1512Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1513Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1514Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
1515Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteS
ex 1516Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della voce 1516 20 10S
1516 20 10Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»NS
1517Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516S
1518 00Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altroveS
1521 90 99Cere di api o di altri insetti, diverse da quelle greggeS
1522 00 10DegrasS
1522 00 91Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)S
1601 00 10Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di fegatoS
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 20 11Fegato di oca o di anatraS
1602 20 19S
della specie suina:
1602 41 90Prosciutti e loro pezzi, diversi da quelli della specie suina domesticaS
1602 42 90Spalle e loro pezzi, diverse da quelle della specie suina domesticaS
1602 49 90Altre, compresi i miscugli, diverse da quelle della specie suina domesticaS
1602 50 31della specie bovina 1S
1602 50 39S
1602 50 80S
altre, escluse le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 31di selvaggina o di coniglioS
1602 90 41di renneS
1602 90 69AltriS
1602 90 72S
1602 90 74S
1602 90 76S
1602 90 78S
1602 90 98S
1603 00 10Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kgS
1604Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesceS
1605Crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservatiS
1702 50 00Fruttosio chimicamente puroS
1702 90 10Maltosio chimicamente puroS
1704 6Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)S
Capitolo 18CACAO E SUE PREPARAZIONIS
ex Capitolo 19PRODOTTI DELLA PASTICCERIA, PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE, esclusi i prodotti delle voci 1901 20 00 e 1901 90 91S
1901 20 00Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905NS
1901 90 91Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404NS
ex Capitolo 20PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE, esclusi i prodotti dei codici NC 2002 , 2005 80 00 , 2008 20 19 , 2008 20 39 , ex 2008 40 ed ex 2008 70S
2002Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico 1S
2005 80 00Granturco doce 1 (Zea ùays var. saccharata)S
ex 2008 40Preparazioni e conserve di pere 1 (escluse le voci 2008 40 11 , 2008 40 21 , 2008 40 29 e 2008 40 39 per le quali non si applica la nota)S
ex 2008 70Preparazioni e conserve di pesche 1 (escluse le voci 2008 70 11 , 2008 70 31 , 2008 70 39 e 2008 70 59 per le quali non si applica la nota)S
2008 20 19Ananassi con aggiunta di alcoleNS
2008 20 39NS
ex Capitolo 21PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, esclusi i prodotti delle voci 2101 20 , 2102 20 19 , 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 e 2106 90 59S
2101 20Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mateNS
2102 20 19Altri lieviti mortiNS
ex Capitolo 22BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI, esclusi i prodotti delle voci da 2204 10 11 a 2204 30 10 , 2207 e 2208 40S
2207Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 1 :S
2302 50 00Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumiS
2307 00 19Altre fecce di vinoS
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 19Altri tipi di vinacceS
2308 00 90AltriNS
2309 10 90Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti amido, glucosio, sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseariS
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:
2309 90 10Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi mariniNS
2309 90 91Polpe di barbabietole melassateS
2309 90 95AltriS
2309 90 99S
Capitolo 24TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATIS
2519 90 10Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinatoNS
2522Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825NS
2523Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche coloratiNS
Capitolo 27COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALINS
2801Fluoro, cloro, bromo e iodioNS
2802 00 00Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidaleNS
ex 2804Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della voce 2804 69 00NS
2806Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforicoNS
2807Acido solforico; oleumNS
2808 00 00Acido nitrico; acidi solfonitriciNS
2809Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, anche definiti chimicamenteNS
2810 00 90Ossidi di boro; acidi borici, diversi dal triossido di diboroNS
2811Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metalliciNS
2812Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metalliciNS
2813Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercioNS
2814Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)S
2815Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassioS
2816Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di barioNS
2817 00 00Ossido di zinco; perossido di zincoS
2818 10Corindone artificiale, anche definito chimicamenteS
2819Ossidi e idrossidi di cromoS
2820Ossidi di manganeseS
2821Ossidi e idrossidi di cromo; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe 2 O 3NS
2822 00 00Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercioNS
2823 00 00Ossidi di titanioS
2824Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancioneNS
ex 2825Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi, esclusi i prodotti delle voci 2825 10 00 e 2825 80 00NS
2825 10 00Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganiciS
2825 80 00Ossidi di antimonioS
2826Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoroNS
ex 2827Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri, esclusi i prodotti delle voci 2827 10 00 e 2827 32 00NS
2827 10 00Cloruro di ammonioS
2827 32 00Cloruro di alluminioS
2828Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromitiNS
2829Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodatiNS
ex 2830Solfuri; polisolfuri, esclusi i prodotti della voce 2830 10 00NS
2830 10 00Solfuri di sodioS
2831Ditioniti e solfossilatiNS
2832Solfiti; tiosolfatiNS
2833Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)NS
ex 2834Nitriti; nitrati, esclusi i prodotti della voce 2834 10 00NS
2834 10 00NitritiS
2835Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o noS
ex 2836Carbonati; perossocarbonati; carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, esclusi i prodotti delle voci 2836 20 00 , 2836 40 00 e 2836 60 00NS
2836 20 00Carbonato di disodioS
2836 40 00Carbonati di potassioS
2836 60 00Carbonato di barioS
2837Cianuri, ossicianuri e cianuri complessiNS
2838 00 00Fulminati, cianati e tiocianatiNS
2839Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercioNS
2840Borati; perossoborati (perborati)NS
ex 2841Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, esclusi i prodotti della voce 2841 61 00NS
2841 61 00Permanganato di potassioS
2842Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), esclusi gli azoturiNS
2843Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosiNS
ex 2844 30 11Diversi dai cermet greggi, e dai cascami e rottami di uranio impoverito in U 235NS
ex 2844 30 51Diversi dai cermet greggi e dai cascami e rottami di torioNS
2845 90 90Diversi dal deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodottiNS
2846Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalliNS
2847 00 00Perossido di idrogeno anche solidificato con ureaNS
2848 00 00Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosforiNS
ex 2849Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle voci 2849 20 00 e 2849 90 30NS
2849 20 00Carburi di silicioS
2849 90 30Carburi di tungstenoS
ex 2850 00Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 , esclusi i prodotti della voce 2850 00 70NS
2850 00 70SiliciuriS
2851 00Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosiNS
2903Derivati alogenati degli idrocarburiS
2904 10 00Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etiliciNS
2904 20 00Derivati degli idrocarburi unicamente nitrati o unicamente nitrosiS
2904 90Altri derivatiNS
ex 2905Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2905 43 00 , 2905 44 e 2905 45 00S
2905 45 00GliceroloNS
2906Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
2907 11 00Fenolo (idrossibenzene) e suoi saliNS
2907 12 00Cresoli e loro saliNS
2907 13 00Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali da tali prodottiNS
2907 14 00Xilenoli e loro saliNS
2907 15 90Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo:S
2907 19 00altriNS
2907 21 00Resorcinolo e suoi saliNS
ex 2907 22 00IdrochinoneS
ex 2907 22 00altriNS
2907 23 004,4′-Isopropilidendifenolo (bis-fenolo A, difenilolpropano) e suoi saliNS
2907 29 90altriNS
2908Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoliNS
2909Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiS
2910Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
2911 00 00Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
ex 2912Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, esclusi i prodotti della voce 2912 41 00NS
2912 41 00Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)S
2913 00 00Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912NS
ex 2914Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2914 11 00 , 2914 21 00 e 2914 22 00NS
2914 11 00AcetoneS
2914 21 00CanforaS
2914 22 00Cicloesanone e metilcicloesanoniS
2915Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiS
ex 2916 11 00Acido acrilicoS
ex 2916 11 00Sali dell'acido acrilicoNS
2916 12Esteri dell'acido acrilicoS
2916 13 00Acido metacrilico e suoi saliNS
2916 14Esteri dell'acido metacrilicoS
2916 15 00Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteriNS
2916 19altriNS
2916 20 00Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivatiNS
2916 31 00Acido benzoico, suoi sali e suoi esteriNS
2916 32Perossido di benzoile e cloruro di benzoileNS
2916 39 00AltriNS
ex 2917Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2917 11 00 , 2917 12 10 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 e 2917 36 00NS
2917 11 00Acido ossalico, suoi sali e suoi esteriS
2917 12 10Acido adipico e suoi saliS
2917 14 00Anidride maleicaS
2917 32 00Ortoftalati di diottileS
2917 35 00Anidride ftalicaS
2917 36 00Acido tereftalico e suoi saliS
ex 2918Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle voci 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 e 2918 29 10NS
2918 14 00Acido citricoS
2918 15 00Sali ed esteri dell'acido citricoS
2918 21 00Acido salicilico e suoi saliS
2918 22 00Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteriS
2918 29 10Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteriS
2919 00Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
2920Esteri di altri acidi inorganici dei non metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosiNS
2921Composti a funzione amminaS
2922Composti amminici a funzioni ossigenateS
2923Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o noNS
2924 19 00Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti, escluso il meprobamatoS
2924 21Ureine e loro derivati; sali di tali prodottiS
2924 23 00Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi SaliNS
2924 29 30Paracetamolo (DCI)S
2924 29 95Altri composti a funzione carbossiammideS
2925Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione imminaNS
ex 2926Composti a funzione nitrile, esclusi i prodotti della voce 2926 10 00NS
2926 10 00AcrilonitrileS
2927 00 00Composti a funzione diazo, azo o azossiS
2928 00 90Derivati organici dell'idrazinaNS
2929 10IsocianatiS
2929 90 00Diversi dagli isocianatiNS
2930 10 00Tiocomposti organiciNS
2930 20 00NS
2930 30 00NS
2930 40 90Tiocomposti organiciS
2930 90 13S
2930 90 16S
2930 90 20S
2930 90 70S
2931 00Altri composti organo-inorganiciNS
ex 2932Composti eterociclici con eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle voci 2932 12 00 , 2932 13 00 e 2932 21 00NS
2932 12 002-Furaldeide (furfuraldeide)S
2932 13 00Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilicoS
2932 21 00Cumarina, metilcumarine ed etilcumarineS
ex 2933Composti eterociclici con eteroatomi di solo azoto, esclusi i prodotti della voce 2933 61 00NS
2933 61 00MelaminaS
2934Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterocicliciNS
2935 00 90Altri solfonammidiS
2938Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivatiNS
ex 2940 00 00Ramnosio, raffinosio, mannosioNS
ex 2940 00 00Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 o 2939 , diversi da ramnosio, raffinosio e mannosioS
2941 20 30Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idratiNS
2942 00 00Altri composti organiciNS
3102Concimi minerali o chimici azotati 1S
3103 10PerfosfatiS
3105Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kgS
ex 3201 90 90Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati, esclusi gli estratti tannici di eucalipto, estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano ed altri estratti per concia di origine vegetaleNS
3202Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconciaNS
3203 00 90Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanzeNS
3204Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita, previste nella nota 3 di questo capitoloS
3205 00 00Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitoloNS
3206Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 e da 3204 a 3205 00 00 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definitaS
3207Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchiNS
3208Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitoloNS
3209Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquosoNS
3210 00Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoioNS
3211 00 00Siccativi preparatiNS
3212Pigmenti dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minutoNS
3213Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni similiNS
3214Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muraturaNS
3215Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solideNS
Capitolo 33OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHENS
Capitolo 34SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERIFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI; CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI; PASTE PER MODELLI, CERE PER L’ODONTOIATRIA E COMPOSIZIONI PER L’ODONTOIATRIA A BASE DI GESSONS
3501Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseinaS
3502 90 90Albuminati ed altri derivati delle albumineNS
3503 00Gelatine presentate in fogli, anche lavorati in superficie o colorati, e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501NS
3504 00 00Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromoNS
3505 10 50Amidi e fecole esterificati o eterificatiNS
3506Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kgNS
3507Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altroveS
Capitolo 36POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILINS
Capitolo 37PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIANS
3801Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodottiNS
3802Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esauritoS
3803 00 90Tallol, anche raffinato, diverso da quello greggioNS
3804 00Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803NS
3805Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineoloNS
3806Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuseNS
3807 00Catrami di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetaliNS
3808Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggettiNS
ex 3809Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della voce 3809 10NS
3810Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldaturaNS
3811Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli mineraliNS
3812Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plasticheNS
3813 00 00Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintriciNS
3814 00Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o verniciNS
3815Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altroveNS
3816 00 00Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801NS
3817Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902S
3819 00 00Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosiNS
3820 00 00Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamentoNS
3821 00 00Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismiNS
ex 3823Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali, esclusi i prodotti delle voci 3823 11 00 , 3823 13 00 e 3823 19S
3823 11 00Acido stearicoNS
3823 13 00Acidi grassi del tallolioNS
3823 19AltriNS
ex 3824Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (compresi quelli consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della voce 3824 60NS
3825Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitoloS
3901Polimeri di etilene, in forme primarieS
3902Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarieS
3903Polimeri di stirene, in forme primarieS
3904Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarieS
3905Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarieNS
3906 10 00PolimetilmetacrilatoS
3906 90 60Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a siliceNS
3906 90 90AltriNS
ex 3907Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie, esclusi i prodotti delle voci 3907 10 00 , 3907 60 e 3907 99NS
3907 10 00PoliacetaliS
3907 60Polietilene tereftalatoS
3907 99Altri poliesteri, diversi da quelli non saturiS
3908Poliammidi in forme primarieS
3909Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarieNS
3910 00 00Siliconi, in forme primarieNS
3911Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarieNS
3912Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarieNS
3913Polimeri naturali e polimeri naturali modificati non nominati né compresi altrove, in forme primarieNS
3914 00 00Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 , in forme primarieNS
3915Cascami, ritagli e avanzi di materie plasticheNS
3916Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plasticheNS
3917Tubi e loro accessori di materie plasticheNS
3918Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitoloNS
3919Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoliNS
3920Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supportoS
ex 3921Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, esclusi i prodotti della voce 3921 90 19NS
3921 90 19Altre lastre, fogli, strisce e lamelle, di materie plastiche, diverse dai prodotti alveolari, di poliesteri, diversi da fogli e lastre, ondulatiS
3922Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plasticheNS
ex 3923Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche, esclusi i prodotti della voce 3923 21 00NS
3923 21 00Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etileneS
3924Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plasticheNS
3925Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altroveNS
3926Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914NS
ex Capitolo 40GOMMA E LAVORI DI GOMMA, esclusi i prodotti della voce 4010NS
4010Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzataS
ex 4104Pelli conciate o in crosta di bovini (compreso il bufalo) e di equidi, depilate, anche spaccate, ma senza altre ulteriori praparazioni, esclusi i prodotti delle voci 4104 41 19 e 4104 49 19S
ex 4106 31
4106 32
Pelli conciate o in crosa di altri animali, depilate, anche spaccate; ma senza ulteriori preparazioni, esclusi i prodotti della voce 4106 31 10NS
4107Cuoi ulteriormente preparati dopo la concia, compresi i cuoi pergamentati, di bovini (compreso il bufalo) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi dai cuoi della voce 4114S
Cuoi ulteriormente preparati dopo la concia, compresi i cuoi pergamentati:
4112 00 00di ovini, preparati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114S
4113 10 00di caprini, preparati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114S
4113 20 00di suiniNS
4113 30 00di rettiliNS
4113 90 00AltriNS
4114Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzatiS
4115 10 00Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolatiS
4201 00 00Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materiaNS
4202Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, sacchetti ben isolati per cibo o bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di cartaS
4203Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituitiS
4204 00Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecniciNS
4205 00 00Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituitiNS
4206Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendiniNS
Capitolo 43PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALINS
4407Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mmNS
4408Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mmNS
4410Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organiciS
4411Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organiciS
4412Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificatoS
4414 00 10Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitoloNS
4415Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legnoNS
4418 10Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legnoS
4418 30 10S
4418 20 10Porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitoloS
4420 10 11Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94S
4420 90 10S
4420 90 91S
4421 90 91Altri lavori di legno: diversi dai pannelli di fibreNS
ex Capitolo 45SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO, esclusi i prodotti della voce 4503NS
4503Articoli in sughero naturaleS
Capitolo 46LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIOS
Capitolo 50SETAS
ex Capitolo 51LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE, esclusi i prodotti della voce 5105S
Capitolo 52COTONES
Capitolo 53ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTAS
Capitolo 54FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALIS
Capitolo 55FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI, IN FIOCCOS
Capitolo 56OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIAS
Capitolo 57TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILIS
Capitolo 58TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMIS
Capitolo 59TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILIS
Capitolo 60STOFFE A MAGLIAS
Capitolo 61INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIAS
Capitolo 62INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIAS
Capitolo 63ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCIS
Capitolo 64CALZATURE, GHETTE E OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTIS
Capitolo 65CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTINS
Capitolo 66OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTIS
Capitolo 67PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLINS
Capitolo 68LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILINS
Capitolo 69PRODOTTI CERAMICIS
Capitolo 70VETRO E LAVORI DI VETROS
7113Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosiNS
7114Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosiNS
7115 90Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, diversi dai catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platinoNS
7116 20 19AltriNS
7116 20 90Diversi dagli articoli esclusivamente di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituiteNS
7117Minuterie di fantasiaS
7202Ferro-legheS
Capitolo 73LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIONS
Capitolo 74RAME E LAVORI DI RAMES
7505 12 00Barre, profilati e fili, di leghe di nichelNS
7505 22 00Fili, di leghe di nichelNS
7506 20 00Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichelNS
7507 20 00Accessori per tubi, di nichelNS
ex Capitolo 76ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO, esclusi i prodotti della voce 7601S
ex Capitolo 78PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO, esclusi i prodotti della voce 7801S
ex Capitolo 79ZINCO E LAVORI DI ZINCO, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903S
ex Capitolo 81ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE, esclusi i prodotti delle voci 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 30 20 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 e 8113 00 20S
Capitolo 82UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNIS
Capitolo 83LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNIS
ex Capitolo 84REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI, esclusi i prodotti delle voci 8401 10 00 e 8407 21 10NS
8401 10 00Reattori nucleariS
8407 21 10Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm 3S
ex Capitolo 85MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI, esclusi i prodotti delle voci 8516 50 00 , 8519 , 8520 32 99 , 8520 39 90 , 8521 , 8525 , 8527 , 8528 12 , 8528 21 bis 8528 30 , 8529 , 8540 11 e 8540 12NS
8516 50 00Forni a microondeS
8519Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suonoS
8520 32 99numerici, diversi dai tipi a cassetteS
8520 39 90Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, diversi da quelli che utilizzano nastri su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferioriS
8521Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofoniciS
8525Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes»S
8527Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeriaS
ex 8528Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, esclusi i prodotti della voce 8528 13 00 e i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)S
8529Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528S
8540 11Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitorS
8540 12 00S
Capitolo 86VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONENS
8701Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 )NS
8702Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducenteS
8703Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsaS
8704Autoveicoli per il trasporto di merciS
8705Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)S
8706 00Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motoreS
8707Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabineS
8708Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705S
8709Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro partiS
8710 00 00Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro partiNS
8711Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)S
8712 00Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motoreS
8714Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713S
8715 00Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro partiNS
8716Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro partiNS
Capitolo 88NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALENS
Capitolo 89NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALENS
Capitolo 90STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHIS
Capitolo 91OROLOGERIAS
Capitolo 92STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTINS
ex Capitolo 94MOBILI. MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE, esclusi i prodotti della voce 9405NS
9405Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altroveS
ex Capitolo 95GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI, esclusi i prodotti della voce 9503NS
9503Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specieS
Capitolo 96LAVORI DIVERSINS

1 Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II.

2 Per i prodotti del codice NC 0306 13 , il dazio sarà del 3,6 % in base al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

3 Per questo prodotto, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II.

4 Per i prodotti del codice NC 0710 80 85 , non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II.

5 Per i prodotti del codice NC 0811 10 e 0811 20 , non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II.

6 Per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 , il dazio specifico sarà limitato al 16 % del valore in dogana in base al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Convenzioni di cui all’articolo 9

PARTE A

Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro

1. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici

2. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

3. Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

4. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

5. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

6. Convenzione sui diritti del fanciullo

7. Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio

8. Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro (n. 138)

9. Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)

10. Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (n. 105)

11. Convenzione concernente il lavoro forzato (n. 29)

12. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)

13. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni (n. 111)

14. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)

15. Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)

16. Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell’apartheid

PARTE B

Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo

17. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

18. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

19. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

20. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione

21. Convenzione sulla diversità biologica

22. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica

23. Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

24. Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Messico)

Footnotes

  1. Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  2. Per i prodotti del codice NC 0306 13 , il dazio sarà del 3,6 % in base al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. 2 3 4

  3. Per questo prodotto, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 2 3 4

  4. Per i prodotti del codice NC 0710 80 85 , non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 2 3 4

  5. Per i prodotti del codice NC 0811 10 e 0811 20 , non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II. 2 3 4

  6. Per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 , il dazio specifico sarà limitato al 16 % del valore in dogana in base al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. 2 3 4

  7. Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004 (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione (). 2

  8. Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (). 2

  9. Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004. 2

  10. Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  11. Regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2005 (). 2

  12. Regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar (). 2

  13. Regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2820/98 (). 2

  14. Regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 (). 2

  15. Regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06 (). 2

  16. Regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09 (). 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.