Regolamento (CE) n. 939/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

32005R0939Regulation21 giu 2005

del 20 giugno 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 755/2005 della Commissione 2 .

(2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 755/2005, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).

2 GU L 126 del 19.5.2005, pag. 34 .

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 21 giugno 2005

Codice prodottoDestinazioneUnità di misuraAmmontare delle restituzioni
0105 11 11 9000A02EUR/100 unità0,80
0105 11 19 9000A02EUR/100 unità0,80
0105 11 91 9000A02EUR/100 unità0,80
0105 11 99 9000A02EUR/100 unità0,80
0105 12 00 9000A02EUR/100 unità1,70
0105 19 20 9000A02EUR/100 unità1,70
0207 12 10 9900V01EUR/100 kg
0207 12 10 9900A24EUR/100 kg
0207 12 90 9190V01EUR/100 kg
0207 12 90 9190A24EUR/100 kg
0207 12 90 9990V01EUR/100 kg
0207 12 90 9990A24EUR/100 kg
V01: Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (). 2

  2. . 2