Regolamento (CE) n. 936/2005 della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali, degli oli vegetali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di alcuni animali vivi

32005R0936Regulation24 giu 2005

del 20 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali, degli oli vegetali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di alcuni animali vivi

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l’approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio 2 , stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa l’aiuto comunitario corrispondente.

(2) Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali per l’approvvigionamento di cereali, di oli vegetali e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché per la fornitura di animali vivi, per i dipartimenti francesi d’oltremare risulta che i quantitativi fissati per l’approvvigionamento dei suddetti prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

(3) È emerso un particolare fabbisogno per l’approvvigionamento di pomodori da conserva. Per i tuberi-seme di patate i quantitativi contemplati dal bilancio sono superiori ai livelli di esecuzione corrispondenti. Per quanto riguarda le bufale, i pulcini e le uova, occorre adeguare alcune caratteristiche dei prodotti oggetto dell’approvvigionamento al fabbisogno emerso nelle aziende dei dipartimenti francesi d’oltremare.

(4) Occorre pertanto adeguare i quantitativi e le descrizioni dei suddetti prodotti e animali all’effettivo fabbisogno dei dipartimenti francesi d’oltremare interessati.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

  1. nell’allegato I, le parti 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

  2. nell’allegato II, le parti 1, 2 e 4 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ( GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1 ).

2 GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2138/2004 ( GU L 369 del 16.12.2004, pag. 24 ).

«Parte 1 Cereali e prodotti cerealicoli destinati all’alimentazione animale e all’alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Dipartimento Designazione delle merci Codice NC Quantitativo (in t) Aiuto (in EUR/t) I II III Guadalupa frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 e 1107 10 58 000 — 42 Guiana frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all’alimentazione animale e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 2309 90 31 , 2309 90 41 , 2309 90 51 , 2309 90 33 , 2309 90 43 , 2309 90 53 et 1107 10 6 445 — 52 Martinica frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 1103 11 , 1004 00 e 1107 10 52 000 — 42 Riunione frumento tenero, orzo, granturco e malto 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 e 1107 10 188 000 — 48 Parte 2 Oli vegetali Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (in t) Aiuto (in EUR/t) I II III Oli vegetali 1 1507 a 1516 2 Martinica 300 — 71 3 Guadalupa 300 — 71 3 Riunione 11 000 91 3 Guiana 100 91 3 Totale 11 700 Parte 3 Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (in t) Aiuto (in EUR/t) I II III Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione ex 2007 Tutti 100 — 395 — Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione ex 2008 Guiana — 586 — Guadalupa 950 — 408 — Martinica — 408 — Riunione — 456 — Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione ex 2009 Guiana 500 727 Martinica — 311 Riunione — 311 Guadalupa — 311 Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico 2002 Tutti 100 — 91 Parte 4 Sementi Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (in t) Aiuto (in EUR/t) I II III Patate da semina 0701 10 00 Riunione 50 94 »

L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ( GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7 ).

1 Destinati all’industria di trasformazione.

2 Esclusi 1509 e 1510 .

3 L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ( GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 ).

«Parte 1 Allevamento bovino ed equino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo Aiuto (in EUR/capo) Cavalli riproduttori 0101 11 00 Tutti 7 1 100 Animali vivi della specie bovina: — bovini riproduttori 1 0102 10 — bufali riproduttori ex 0102 10 90 600 1 100 — bovini destinati all’ingrasso 2 3 0102 90 200 — Parte 2 Avicoltura, cunicoltura Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (numero di animali, pezzi) Aiuto (in EUR/capo, pezzo) Pulcini ex 0105 11 Tutti 85 240 0,48 Uova da cova destinate alla produzione di pulcini ex 0407 00 19 800 000 0,17 Conigli riproduttori: — conigli domestici da riproduzione ex 0106 19 10 800 33 »

«Parte 4 Allevamento ovino e caprino Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile Designazione delle merci Codice NC Dipartimento Quantitativo (numero di animali) Aiuto (in EUR/capo) Riproduttori delle specie ovina e caprina: Tutti — animali maschi ex 0104 10 ed ex 0104 20 30 312 — animali femmine ex 0104 10 ed ex 0104 20 210 192 »

1 L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

2 Unicamente originari di paesi terzi.

3 Il beneficio dell’esonero dai dazi all’importazione è subordinato:

— alla dichiarazione dell’importatore, all’arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati,

— all’impegno scritto dell’importatore, all’arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, nel mese successivo all’arrivo dei bovini, l’azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l’ingrasso,

— alla prova da fornire da parte dell’importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell’azienda o nelle aziende indicate in conformità al secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

Footnotes

  1. L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie. 2 3 4 5 6

  2. Unicamente originari di paesi terzi. 2 3 4 5 6

  3. Il beneficio dell’esonero dai dazi all’importazione è subordinato: 2 3 4 5 6 7

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