Regolamento (CE) n. 921/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32005R0921Regulation18 giu 2005

del 17 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ( GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 0005260,1
20475,2
99967,7
0707 00 0505274,8
99974,8
0709 90 7005290,6
99990,6
0805 50 1038270,4
38853,4
52850,4
62469,9
99961,0
0808 10 8038892,1
400131,6
40490,8
50872,5
51258,8
52470,5
52869,1
72061,0
80492,8
99982,1
0809 10 00052199,7
999199,7
0809 20 95052313,0
400399,9
999356,5
0809 30 10 , 0809 30 90052176,5
999176,5
0809 40 05052130,1
999130,1

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12 ). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini». 2 3 4

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