32005R0919•Regolamento (CE) n. 919/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 827/2004 relativamente al divieto di importazione di tonno obeso dell’Atlantico originario della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 826/2004 che vieta l’importazione di tonno rosso originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e il regolamento (CE) n. 828/2004 che vieta l’importazione di pesce spada originario della Sierra Leone
32005R0919Regulation25 giu 2005
del 13 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 827/2004 relativamente al divieto di importazione di tonno obeso dell’Atlantico originario della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 826/2004 che vieta l’importazione di tonno rosso originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e il regolamento (CE) n. 828/2004 che vieta l’importazione di pesce spada originario della Sierra Leone
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) A decorrere dal 14 novembre 1997, a seguito dell’adozione della decisione 86/238/CEE del Consiglio 1 , la Comunità è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, firmata a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione, firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (di seguito denominata «convenzione ICCAT»).
(2) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (di seguito denominata «ICCAT») e l’adozione, da parte di questo organismo, di misure in materia di conservazione e di gestione che diventano vincolanti per le parti contraenti.
(3) Nel 1998 l’ICCAT ha adottato la risoluzione 98-18 relativa alla cattura non dichiarata e non regolamentata di tonnidi da parte di grandi pescherecci con palangari nella zona di applicazione della convenzione. Questa risoluzione stabilisce procedure per l’identificazione dei paesi le cui navi praticano la pesca dei tonnidi e delle specie affini secondo metodi tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT. La risoluzione precisa inoltre le misure da adottare, che comprendono, ove necessario, misure commerciali restrittive non discriminatorie, onde evitare che le navi dei paesi in questione persistano in tali attività di pesca.
(4) Dall’adozione della risoluzione 98-18, l’ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale, della Georgia e della Sierra Leone per la pesca di tonno obeso dell’Atlantico ( Thunnus obesus ) sono tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa previste, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e alle attività delle navi.
(5) L’ICCAT ha inoltre stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Guinea equatoriale e della Sierra Leone per la pesca di tonno rosso dell’Atlantico ( Thunnus thynnus ) sono tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa previste.
(6) L’ICCAT ha inoltre stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Sierra Leone per la pesca di pesce spada dell’Atlantico ( Xiphias gladius ) sono tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa previste.
(7) Le importazioni di tonno obeso dell’Atlantico originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono attualmente vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 827/2004 2 .
(8) Le importazioni di tonno rosso dell’Atlantico originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono attualmente vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 826/2004 3 .
(9) Le importazioni di pesce spada dell’Atlantico originario della Sierra Leone sono attualmente vietate dal regolamento (CE) n. 828/2004 4 .
(10) In occasione della sua quattordicesima riunione straordinaria del 2004, l’ICCAT ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Cambogia, dalla Guinea equatoriale e dalla Sierra Leone per rispondere alle sue preoccupazioni e ha adottato raccomandazioni per l’abolizione delle misure commerciali restrittive nei confronti di questi tre paesi.
(11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 827/2004.
(12) Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 826/2004 e (CE) n. 828/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 827/2004 è così modificato:
All’articolo 2, paragrafo 1, è eliminato il testo seguente: «della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone».
All’articolo 3, il testo: «della Bolivia, della Georgia e della Sierra Leone» è sostituito dal seguente testo «della Bolivia e della Georgia».
I regolamenti (CE) n. 826/2004 e (CE) n. 828/2004 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005. Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN
1 GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33 .
2 GU L 127 del 29.4.2004, pag. 21 .
3 GU L 127 del 29.4.2004, pag. 19 .
4 GU L 127 del 29.4.2004, pag. 23 .
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