Regolamento (CE) n. 893/2005 della Commissione, del 14 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda certi importi indicati nell’articolo 14

32005R0893Regulation5 lug 2005

del 14 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda certi importi indicati nell’articolo 14

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L’esperienza mostra che dall’adesione dei nuovi Stati membri il 1 o maggio 2004 è aumentata la proporzione di restituzioni all’esportazione assegnate in base alla riserva di cui al primo comma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilirne l’importo 2 .

(2) Per garantire risorse sufficienti, la suddetta riserva andrebbe accresciuta per ogni anno finanziario. Inoltre, dovrebbe essere aumentata la soglia, stabilita nell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, al raggiungimento della quale la Commissione può sospendere l’applicazione della riserva.

(3) I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

a) nel primo comma del paragrafo 1, «35 milioni di EUR» è sostituito da «40 milioni di EUR»;

b) nel secondo comma del paragrafo 3, «25 milioni di EUR» è sostituito da «30 milioni di EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente

1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).

2 GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (). 2