progetti
32005R0853 ΓÇó Regolamento (CE) n. 853/2005 della Commissione, del 3 giugno 2005, recante quarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
32005R0853Regulation4 giu 2005
del 3 giugno 2005
recante quarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 1 o giugno 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 757/2005 ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 38 ).
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:
La voce seguente è aggiunta all'elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell’Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami].