Regolamento (CE) n. 841/2005 della Commissione, del 1o giugno 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

32005R0841Regulation1 giu 2005

del 1 o giugno 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 2 ,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 3 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del codice NC 1701 , in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2) Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dalla Costa d’Avorio per il periodo di consegna 2004/2005 per i quali il limite era già stato raggiunto.

(3) In queste circostanze la Commissione deve indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti degli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dalla Costa d’Avorio per il periodo di consegna 2004/2005 non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o giugno 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2 ).

2 GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1 .

3 GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 ( GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (). 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (). 2