Regolamento (CE) n. 826/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone

32005R0826Regulation3 giu 2005

del 30 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione 2 fissa gli importi degli aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone. Considerate le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dell’evoluzione delle spese per l’ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi di mercato, è necessario modificare tali importi.

(2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2659/94.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente:

«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo: a) 7,50 EUR/t per le spese fisse; b) 0,20 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio; c) per gli oneri finanziari, per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale: — 0,30 EUR per il grana padano, — 0,40 EUR per il parmigiano reggiano, — 0,25 EUR per il provolone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).

2 GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2004 ( GU L 234 del 3.7.2004, pag. 4 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2004 (). 2