Regolamento (CE) n. 822/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

32005R0822Regulation1 giu 2005

del 30 maggio 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali 2 , ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 3 . Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o giugno 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .

2 GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ( GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16 ).

3 GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ( GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1 ).

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie « A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 ), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ).

Codice prodottoDestinazioneCorrente
6
1 o term.
7
2 o term.
8
3 o term.
9
4 o term.
10
5 o term.
11
1107 10 11 9000A00000000
1107 10 19 9000A00000000
1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000
Codice prodottoDestinazione6 o term.
12
7 o term.
1
8 o term.
2
9 o term.
3
10 o term.
4
11 o term.
5
1107 10 11 9000A00000000
1107 10 19 9000A00000000
1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (). 2