Regolamento (CE) n. 811/2005 della Commissione, del 27 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32005R0811Regulation28 mag 2005

del 27 maggio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ( GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 0005275,1
20485,3
99980,2
0707 00 05052101,5
20430,3
99965,9
0709 90 7005291,3
62450,3
99970,8
0805 10 2005241,5
20439,8
212108,2
22053,0
38857,8
40035,0
62458,1
99956,2
0805 50 10052107,2
38847,7
52456,8
52864,3
62460,4
99967,3
0808 10 8038867,7
400100,1
40468,3
50870,7
51270,3
52462,0
52869,7
72079,3
804122,1
99978,9
0809 20 95400545,6
999545,6

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 ). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini». 2 3 4