Regolamento (CE) n. 807/2005 della Commissione, del 26 maggio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

32005R0807Regulation27 mag 2005

del 26 maggio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali 2 .

(3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .

2 GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ( GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16 ).

Codice prodottoDestinazioneUnità di misuraAmmontare delle restituzioni
1001 10 00 9200EUR/t
1001 10 00 9400A00EUR/t0
1001 90 91 9000EUR/t
1001 90 99 9000A00EUR/t0
1002 00 00 9000A00EUR/t0
1003 00 10 9000EUR/t
1003 00 90 9000A00EUR/t0
1004 00 00 9200EUR/t
1004 00 00 9400A00EUR/t0
1005 10 90 9000EUR/t
1005 90 00 9000A00EUR/t0
1007 00 90 9000EUR/t
1008 20 00 9000EUR/t
1101 00 11 9000EUR/t
1101 00 15 9100C01EUR/t10,96
1101 00 15 9130C01EUR/t10,24
1101 00 15 9150C01EUR/t9,44
1101 00 15 9170C01EUR/t8,72
1101 00 15 9180C01EUR/t8,16
1101 00 15 9190EUR/t
1101 00 90 9000EUR/t
1102 10 00 9500A00EUR/t0
1102 10 00 9700A00EUR/t0
1102 10 00 9900EUR/t
1103 11 10 9200A00EUR/t0
1103 11 10 9400A00EUR/t0
1103 11 10 9900EUR/t
1103 11 90 9200A00EUR/t0
1103 11 90 9800EUR/t
C01: : — Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (). 2