Regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione, del 25 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

32005R0790Regulation2 giu 2005

del 25 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di stabilire norme comuni di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento o per gruppi di tali prodotti.

(2) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000 elenca alcune specie soggette a meccanismi di intervento. L’atto di adesione del 2003 stabilisce che lo spratto sia incluso in tale allegato.

(3) La definizione di norme comuni di commercializzazione armonizzate a livello comunitario è di particolare importanza ai fini del corretto funzionamento dei meccanismi di intervento istituiti dal regolamento (CE) n. 104/2000.

(4) Il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca 2 , non stabilisce norme specifiche per lo spratto. È quindi opportuno modificare in tal senso detto regolamento.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue:

1)«—: Spratto ( Sprattus sprattus )»;«—Spratto ( Sprattus sprattus )»;
«—Spratto ( Sprattus sprattus )»;
2)a): all’allegato I, lettera B (Pesce azzurro), è aggiunto il termine «spratto»;a)all’allegato I, lettera B (Pesce azzurro), è aggiunto il termine «spratto»;b)all’allegato II, è aggiunta la dicitura che figura nell’allegato del presente regolamento.
a)all’allegato I, lettera B (Pesce azzurro), è aggiunto il termine «spratto»;
b)all’allegato II, è aggiunta la dicitura che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

2 GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

SpecieTagliaKg/pesceNumero di unità/kgRegioneZona geograficaTaglia minima
Spratto
( Sprattus sprattus )
10,004 e più250 o meno

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. 2

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