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32005R0760 ΓÇó Regolamento (CE) n. 760/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell’ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo
32005R0760Regulation23 mag 2005
del 19 maggio 2005
che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell’ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2005 fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 2 . Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e un aumento del limite di garanzia globale di ciascuno Stato membro.
(2) Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per il raccolto 2005, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima del 30 maggio 2005, quantitativi da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ( GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17 ).
2 GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) 864/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ).
Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà
| Stato membro | Gruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimento | Gruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento |
|---|---|---|
| Germania | 1 036,2 t di dark air cured (gruppo III) | 528,6 t di flue cured (gruppo I) |
| 367,2 t di light air cured (gruppo II) | ||
| Grecia | 1 694 t di light air cured (gruppo II) | 10 761 t di flue cured (gruppo I) |
| 4 415 t de sun cured (groupe V) | ||
| 7 269 t di Kabak Koulak (gruppo VIII) | ||
| 122 t di Katerini (gruppo VII) | ||
| 5 267 t di Kabak Koulak (gruppo VIII) | 3 193 t di Basma (gruppo VI) | |
| Spagna | 1 999,8 t di dark air cured (gruppo III) | 1 571,1 t di flue cured (gruppo I) |
| 35,6 t di light air cured (gruppo II) | ||
| Francia | 3 828,4 t di dark air cured (gruppo III) | 1 717,2 t di flue cured (gruppo I) |
| 1 444,5 t di light air cured (gruppo II) | ||
| Italia | 850,0 t di sun cured (gruppo V) | 611,9 t di flue cured (gruppo I) |
| 120,0 t di sun cured (gruppo V) | 98,2 t di fire cured (gruppo IV) | |
| Portogallo | 50,0 t di light air cured (gruppo II) | 39,9 t di flue cured (gruppo I) |