Regolamento (CE) n. 760/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell’ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo

32005R0760Regulation23 mag 2005

del 19 maggio 2005

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell’ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2005 fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 2 . Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e un aumento del limite di garanzia globale di ciascuno Stato membro.

(2) Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2005, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima del 30 maggio 2005, quantitativi da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ( GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17 ).

2 GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) 864/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ).

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà

Stato membroGruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimentoGruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento
Germania1 036,2 t di dark air cured (gruppo III)528,6 t di flue cured (gruppo I)
367,2 t di light air cured (gruppo II)
Grecia1 694 t di light air cured (gruppo II)10 761 t di flue cured (gruppo I)
4 415 t de sun cured (groupe V)
7 269 t di Kabak Koulak (gruppo VIII)
122 t di Katerini (gruppo VII)
5 267 t di Kabak Koulak (gruppo VIII)3 193 t di Basma (gruppo VI)
Spagna1 999,8 t di dark air cured (gruppo III)1 571,1 t di flue cured (gruppo I)
35,6 t di light air cured (gruppo II)
Francia3 828,4 t di dark air cured (gruppo III)1 717,2 t di flue cured (gruppo I)
1 444,5 t di light air cured (gruppo II)
Italia850,0 t di sun cured (gruppo V)611,9 t di flue cured (gruppo I)
120,0 t di sun cured (gruppo V)98,2 t di fire cured (gruppo IV)
Portogallo50,0 t di light air cured (gruppo II)39,9 t di flue cured (gruppo I)

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (), come modificato dal regolamento (CE) 864/2004 (). 2