Regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

32005R0750Regulation1 giu 2005

del 18 maggio 2005

relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi 1 , in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione, del 27 novembre 2003, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri 2 , ha definito la versione valida a decorrere dal 1 o gennaio 2004 di tale nomenclatura.

(2) La codifica alfabetica dei paesi e territori deve basarsi sulla vigente norma ISO alpha 2, se ed in quanto questa risulta compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria.

(3) È necessario individuare separatamente la Serbia, il Montenegro e il Kosovo (quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) ai fini della gestione degli accordi sul commercio dei prodotti tessili stipulati tra alcuni di questi territori e la Comunità europea. Inoltre, le condizioni contemplate dalle disposizioni comunitarie in tema di dichiarazione dell’origine delle merci negli scambi con i paesi terzi rendono necessaria la creazione di un codice specifico per la determinazione dell’origine comunitaria delle merci.

(4) Si rende pertanto necessario definire una nuova versione della nomenclatura in parola che tenga conto di tali novità nonché di alcuni cambiamenti intervenuti con riguardo a taluni codici.

(5) È opportuno prevedere un periodo di transizione che consenta ad alcuni Stati membri di adattarsi alle modifiche introdotte dalla normativa comunitaria relativa all’abbandono dell’impiego dei codici numerici. Per evitare complicazioni, è opportuno che detto periodo transitorio si concluda al momento in cui saranno applicabili le disposizioni in merito alla rifusione delle norme relative al documento amministrativo unico.

(6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 o giugno 2005 è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o giugno 2005.

Gli Stati membri tuttavia, fino all'applicazione delle disposizioni in merito alla rifusione degli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 3 , possono utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano anche nell'allegato del presente documento.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione

1 GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11 .

3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 .

NOMENCLATURA DI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI

(Versione valida a decorrere dal 1 o giugno 2005)

VARIE
EU(999 )Comunità europeaCodice riservato, nell’ambito degli scambi con i paesi terzi, per la dichiarazione dell’origine delle merci conformemente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia. Codice da non utilizzarsi a fini statistici
QQ
oppure
(950 )Provviste e dotazioni di bordoRubrica facoltativa
QR(951 )Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intracomunitariRubrica facoltativa
QS(952 )Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con i paesi terziRubrica facoltativa
QU
oppure
(958 )Paesi e territori non determinatiRubrica facoltativa
QV(959 )Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi intracomunitariRubrica facoltativa
QW(960 )Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi con i paesi terziRubrica facoltativa
QX
oppure
(977 )Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militariRubrica facoltativa
QY(978 )Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intracomunitariRubrica facoltativa
QZ(979 )Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terziRubrica facoltativa

1 Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che sarà stabilita alla fine dei negoziati attualmente in corso nel quadro delle Nazioni Unite.

Footnotes

  1. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che sarà stabilita alla fine dei negoziati attualmente in corso nel quadro delle Nazioni Unite. 2 3

  2. . 2

  3. . 2

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