Regolamento (CE) n. 748/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

32005R0748Regulation19 mag 2005

del 18 maggio 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l’altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 , e delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, detenute dagli organismi di intervento.

(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 occorre procedere ad una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 4 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’ambito della gara n. 1/2005 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui all’articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo totale di 691 331,79 ettolitri di alcole a 100 % vol., così ripartiti: a) la partita n. 1/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.; b) la partita n. 2/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.; c) la partita n. 3/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.; d) la partita n. 4/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.; e) la partita n. 5/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.; f) la partita n. 6/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.; g) la partita n. 7/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.; h) la partita n. 8/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.; i) la partita n. 9/2005 CE di 41 331,79 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3. Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95-98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura: «Offerta per la gara n. 1/2005 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo di intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all’organismo di intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 30 maggio 2005.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere: a) la prova della costituzione, presso l’organismo di intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.; b) l’indicazione del luogo di utilizzazione finale dell’alcole e l’impegno scritto del concorrente a rispettare tale destinazione; c) il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.; d) l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa; e) una dichiarazione con cui il concorrente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole; iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conforme alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo di intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo di intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi di intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono: a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ( GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 ( GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ( GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8 ).

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DA UTILIZZARE SOTTO FORMA DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ

N. 1/2005 CE

Luogo di magazzinaggio, quantitativi e caratteristiche dell’alcole posto in vendita

Stato membro e numero della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999, articoloTipo di alcole
Spagna
Partita n. 1/2005 CE
Tomelloso146 58427greggio
Tomelloso211827greggio
Tomelloso32 25027greggio
Tomelloso548 04827greggio
TaranconB-43 00027greggio
Totale100 000
Spagna
Partita n. 2/2005 CE
TaranconA-224 35327greggio
TaranconA-624 49027greggio
TaranconB-124 57427greggio
TaranconB-224 40627greggio
TaranconB-42 17727greggio
Totale100 000
Francia
Partita n. 3/2005 CE
Deulep — PSL
13230 Port Saint Louis Du Rhone
B226 05527greggio
B410 95527greggio
B2B30027greggio
B144 82027greggio
B2B17 87030greggio
Totale100 000
Francia
Partita n. 4/2005 CE
Onivins — Port la Nouvelle
Entreport d’Alcool
Av. Adolphe Turrel BP 62
11210 Port la Nouvelle
248 02027greggio
147 43527greggio
154 54527greggio
Totale100 000
Francia
Partita n. 5/2005 CE
Deulep
Bld Chanzy
30800 Saint Gilles du Gard
7313 94030greggio
7330 44530greggio
6035 61527greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 6/2005 CE
Caviro-Faenza (RA)16A22 662,8027greggio
Villapana-Faenza (RA)5A-9A7 60027greggio
Tampieri-Faenza (RA)6A-16A1 60027greggio
Cipriani-Chizzola di Ala (TN)27A5 20027greggio
I.C.V.-Borgoricco (PD)5A1 60027greggio
S.V.A.-Ortona (CH)2A-3A-4A-16A4 80027greggio
D’Auria-Ortona (CH)1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A12 007,3527+30+35greggio
Bonollo-Anagni (FR)17A10 429,8527greggio
Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)20A-23A-22A18 00027greggio
Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)4A-8A1 90027+30greggio
Balice-Valenzano (BA)3A-4A-5A-6A-7A-8A14 20027greggio
Totale100 000
Italia
Partita n. 7/2005 CE
Dister-Faenza (RA)119A-167A-169A-179A-170A13 50030greggio
Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)5A-11A36 50027greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 8/2005 CE
Bertolino-Partinico (PA)6A-13A19 50027greggio
Gedis-Marsala (TP)12B-9B8 00027greggio
Trapas-Marsala (TP)14A-15A6 50030greggio
S.V.M.-Sciacca (AG)8A-18A-1A1 50027greggio
De Luca-Novoli (LE)9A-17A-19A10 00027greggio
BaliceDistilli-Mottola (TA)3A1 20027greggio
Balice-Valenzano (BA)2A-3A3 30027greggio
Totale50 000
Grecia
Partita n. 9/2005 CE
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ — (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)
[Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]
B1543,4235greggio
B2550,8335greggio
B3556,1435greggio
B4556,1635greggio
B5555,9035greggio
B6550,6035greggio
10914,4335greggio
B9550,0435greggio
B10553,7235greggio
B11554,6035greggio
B12554,5035greggio
B13556,9135greggio
B14551,8635greggio
B15547,5735greggio
B16910,5535+27greggio
3851,8627greggio
4894,5827greggio
5894,8327greggio
6871,5027greggio
7898,9427greggio
14864,9927greggio
15893,1327greggio
1873,7727greggio
2885,5527greggio
8904,0727greggio
9863,3727greggio
B7544,8827greggio
11901,7927greggio
12869,6727greggio
13907,1527greggio
17799,0727greggio
Π.Α. ΤΖΑΡΑ — (Δοκός Χαλκίδος)
[P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]
4016179,5835greggio
Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθεια Πατρών
[E.A.S. Patron — Anthia Patron]
A1856,0735greggio
A2917,3435greggio
A3747,2035greggio
A4803,8535greggio
A5577,0735greggio
Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΙ)
[E.A.S. Attikis — (Pikermi)]
1917,8027greggio
2917,5827greggio
3919,3527greggio
4903,8227greggio
5751,8227greggio
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)
[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]
B74836,4727greggio
B75583,8427greggio
B76724,9227greggio
B80890,2327greggio
682 113,8227greggio
662 122,2927greggio
82731,6927greggio
692 110,6727greggio
Totale41 331,79

Organismi di intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

ONIVINS-LIBOURNE — Délégation nationale 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [telefono (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59],

FEGA

AGEA — Via Torino 45, I-00184 Roma [telefono (39) 06 49499 714; fax (39) 06 494 99 761],

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

Indirizzo elettronico: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (). 2

  4. . 2

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