32005R0651•Regolamento (CE) n. 651/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
32005R0651Regulation29 apr 2005
del 28 aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) La sezione 2 del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione 1 introduce misure transitorie intese ad evitare speculazioni nel settore dello zucchero dovute all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») all’Unione europea. In tale sezione sono fissate alcune date per la determinazione delle eccedenze di zucchero, la loro eliminazione e la presentazione delle relative prove da parte dell’operatore responsabile o del nuovo Stato membro interessato. Sono inoltre fissati i periodi relativi ai valori da prendere in considerazione per calcolare gli importi che dovranno essere pagati dagli operatori e dai nuovi Stati membri se le eccedenze non sono eliminate.
(2) A causa dei ritardi con cui sono pervenute le informazioni supplementari sulle eccedenze esistenti nei nuovi Stati membri e al tempo necessario per analizzarle in modo approfondito e discuterle con gli Stati membri interessati, non è stato possibile per la Commissione determinare le eccedenze di zucchero entro il 31 ottobre 2004, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 60/2004.
(3) I termini fissati dal regolamento (CE) n. 60/2004 devono essere modificati di conseguenza, tenendo conto per quanto possibile della necessità di disporre dei dati relativi all’eliminazione delle eccedenze per il calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005 entro il 15 ottobre 2005 e per la decisione sul declassamento delle quote entro il 1 o ottobre 2005.
(4) Viste le conseguenze finanziarie potenzialmente rilevanti cui sono esposti i nuovi Stati membri in caso di mancata o incompleta eliminazione delle eccedenze di zucchero, si ritiene giustificato dilazionare nell’arco di quattro anni il pagamento dell’importo dovuto dai nuovi Stati membri.
(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 60/2004.
(6) Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 60/2004 è modificato come segue:
| 1) | a): Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Entro il 31 maggio 2005, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1 o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.»; | a) | Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Entro il 31 maggio 2005, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1 o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.»; | b) | Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Entro il 30 novembre 2005, i nuovi Stati membri interessati provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di cui al paragrafo 1:»; | c) | Al paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 novembre 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato. Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1 o maggio 2004 e il 30 novembre 2005, maggiorato di 1,21 EUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.»; | d) | Al paragrafo 4, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente: «Qualora lo zucchero o l’isoglucosio sia eliminato conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera a), gli operatori forniscono la prova dell’avvenuta esportazione entro il 28 febbraio 2006 mediante presentazione:»; | e) | Al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «Il titolo di esportazione di cui al primo comma, lettera a), è valido dal giorno del rilascio fino al 30 novembre 2005.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Entro il 31 maggio 2005, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1 o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.»; | ||||||||||
| b) | Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Entro il 30 novembre 2005, i nuovi Stati membri interessati provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di cui al paragrafo 1:»; | ||||||||||
| c) | Al paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 novembre 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato. Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1 o maggio 2004 e il 30 novembre 2005, maggiorato di 1,21 EUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.»; | ||||||||||
| d) | Al paragrafo 4, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente: «Qualora lo zucchero o l’isoglucosio sia eliminato conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera a), gli operatori forniscono la prova dell’avvenuta esportazione entro il 28 febbraio 2006 mediante presentazione:»; | ||||||||||
| e) | Al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «Il titolo di esportazione di cui al primo comma, lettera a), è valido dal giorno del rilascio fino al 30 novembre 2005.». |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8 .
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"title": "Règlement (CE) n° 651/2005 de la Commission du 28 avril 2005 modifiant le règlement (CE) n° 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne",
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"title": "Commission Regulation (EC) No 651/2005 of 28 April 2005 amending Regulation (EC) No 60/2004 laying down transitional measures in the sugar sector by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia",
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