Regolamento (CE) n. 642/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistentiTesto rilevante ai fini del SEE

32005R0642Regulation18 mag 2005

del 27 aprile 2005

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti 1 , in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.

(2) Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

(3) Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

(4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione

1 GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

N.N. EinecsN. CASDenominazione della sostanzaRelatoreProve ed informazioni richiesteTermine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
1201-245-880-05-74,4′-isopropilidendifenolo 1UKStudio sugli effetti endocrini a lungo termine nei pesci con analisi degli effetti sullo sviluppo dello sperma18 mesi
Studio sulla tossicità a lungo termine su una specie idonea di lumaca di acqua dolce18 mesi
Studio a due generazioni sul 4,4′-isopropilidendifenolo nel ratto conformemente all’OECD 416 (con alcune modificazioni specifiche)39 mesi
2203-545-4108-05-4Vinilacetato 2DDati complementari sulla tipologia degli impianti di polimerizzazione e informazioni sulle tecniche di purificazione dell’aria di scarico per impianti rappresentativi6 mesi
3202-627-798-01-12-Furaldeide 3NLTest sulla tossicità a lungo termine nei pesci6 mesi
Test sulla tossicità a lungo termine nella dafnia6 mesi
4201-622-785-68-7Ftalato di benzile e butile 1NDati sugli scarichi nel Wupper provenienti da fonti di ogni genere12 mesi
Test sulla fumigazione delle piante12 mesi
Studio a lungo termine sugli effetti sul sistema endocrino e riproduttivo dei pesci12 mesi
Studio di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche locali in prossimità dei siti di produzione di pavimenti e impianti di produzione di sigillanti12 mesi
5201-329-481-15-25-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene 1NLTest di simulazione della biodegradabilità per la determinazione del tempo di dimezzamento nell’ambiente marino18 mesi
6200-663-867-66-3Cloroformio 3FInformazioni sull’esposizione ambientale in fase di produzione e uso6 mesi
Due test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti6 mesi
—: test su fanghi attivi per siti produttivi6 mesi
7202-974-4101-77-94,4′-metilendianilina 2DTest sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti ( Chironomus spec. )6 mesi
Test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti ( Hyalella azteca )6 mesi
8231-152-8
215-146-2
7440-43-9
1306-19-0
Cadmio 1
Cadmio ossido 1
BTest sull’ecotossicità in acqua con un grado di durezza molto basso12 mesi
Convalida dell’applicabilità del concetto SEM/AVS (biodisponibilità nei sedimenti)12 mesi
9231-668-37681-52-9Ipoclorito di sodio 3ITValutazione degli effluenti totali9 mesi
10247-148-425637-99-4Esabromociclododecano 3STest di simulazione della biodegradabilità per la determinazione di tempi di dimezzamento validi e l’individuazione di metaboliti8 mesi
11201-236-979-94-7Tetrabromo bisfenolo-A 4UKPrecisazione delle modalità di utilizzo9 mesi
Test sulla tossicità a lungo termine nel Chironomus riparius nei sedimenti9 mesi
Test sulla tossicità a lungo termine nel Chironomus riparius nell'acqua9 mesi
Studio sulla tossicità nei molluschi9 mesi
Studio sulla degradazione in bisfenolo-A nei sedimenti9 mesi
12287-476-585535-84-8Alcani, C 10-13 , cloro (SCCP) 2UKInformazioni sull’esposizione ambientale alle emissioni3 mesi
Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione del tempo di dimezzamento nell’ambiente marino18 mesi

1 Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione ( GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13 ; elenco di sostanze prioritarie n. 3).

2 Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione ( GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3 ; elenco di sostanze prioritarie n. 1).

3 Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione ( GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18 ; elenco di sostanze prioritarie n. 2).

4 Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione ( GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5 ; elenco di sostanze prioritarie n. 4).

Footnotes

  1. Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione (; elenco di sostanze prioritarie n. 3). 2 3 4 5 6 7 8

  2. Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (; elenco di sostanze prioritarie n. 1). 2 3 4

  3. Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione (; elenco di sostanze prioritarie n. 2). 2 3 4 5

  4. Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione (; elenco di sostanze prioritarie n. 4). 2