Regolamento (CE) n. 637/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

32005R0637Regulation27 apr 2005

del 26 aprile 2005

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2 , in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2005/2006 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1 o luglio 2005-30 giugno 2006 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

— 0,787132, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,

— 0,062633, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).

2 GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 ( GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (). 2

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