Regolamento (CE) n. 516/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005

32005R0516Regulation4 apr 2005

del 31 marzo 2005

che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero 2 , anteriormente al 1 o aprile, per la campagna in corso, sono fissati gli importi unitari che il fabbricante di zucchero, il fabbricante di isoglucosio e il fabbricante di sciroppo di inulina devono pagare come acconti sul contributo alla produzione.

(2) La stima dei contributi corrisponde ad importi superiori al 60 % degli importi massimi del contributo alla produzione di base e del contributo B previsti dall’articolo 15, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001. A norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 314/2002, gli acconti sul contributo alla produzione di base e sul contributo B per lo zucchero e lo sciroppo di inulina devono essere quindi fissati al 50 % dei relativi importi massimi. In conformità del paragrafo 3 del medesimo articolo, l’acconto sul contributo di base per l’isoglucosio deve essere fissato al 40 % dell’importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero.

(3) Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi unitari di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:

a) 6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b) 118,48 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;

c) 5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

d) 6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

e) 118,48 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).

2 GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (). 2

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