Regolamento (CE) n. 502/2005 della Commissione, del 31 marzo 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per alcuni prodotti originari del Messico

32005R0502Regulation1 gen 2005

del 31 marzo 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per alcuni prodotti originari del Messico

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico 1 ,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1/2005 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 21 febbraio 2005, che rettifica la decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto EU-Messico 2 , che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, ha modificato il periodo nel quale i due contingenti tariffari comunitari previsti nella decisione n. 3/2004 devono essere aperti.

(2) Il regolamento (CE) n. 1362/2000 deve essere opportunamente modificato.

(3) Poiché il periodo nel quale tali contingenti devono essere aperti deve decorrere dal 1 o gennaio 2005, il presente regolamento è applicabile a partire dalla stessa data.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1362/2000 è sostituito dal seguente:

«6. Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1854, 09.1871, 09.1873 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1 o luglio al 30 giugno. Detti contingenti sono aperti per la prima volta il 1 o luglio 2000. I contingenti tariffari aventi i numeri d'ordine 09.1871 e 09.1873 sono aperti a decorrere dal 1 o maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare finché il contingente è applicabile.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione

1 GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione ( GU L 282 dell’1.9.2004, pag. 3 ).

2 GU L 66 del 12.3.2005, pag. 27 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione (). 2

  2. . 2

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