Regolamento (CE) n. 490/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2004/2005 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

32005R0490Regulation31 mar 2005

del 29 marzo 2005

sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2004/2005 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 4 e l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede che gli Stati membri stabiliscano i quantitativi di riferimento individuali dei produttori; a norma del medesimo articolo, inoltre, i produttori possono disporre di uno o di due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. Può essere effettuata la conversione tra i quantitativi di riferimento, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

(2) In conformità con l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2 , Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento individuali in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(3) Per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, la base per i quantitativi di riferimento individuali è stata stabilita nella tabella f) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(4) In conformità con l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(5) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 stabilisce che la parte del quantitativo di riferimento nazionale della Finlandia destinata alla consegne di cui all’articolo 1 di detto regolamento può essere aumentata per compensare i produttori «SLOM» finlandesi, fino ad un massimo di 200 000 tonnellate. In conformità con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, del 29 marzo 1995, che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia 3 , la Finlandia ha notificato i quantitativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

(6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo che va dal 1 o aprile 2004 al 31 marzo 2005 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del presente regolamento viene stabilita la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo che va dal 1 o aprile 2004 al 31 marzo 2005 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 ( GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1 ).

2 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22 .

3 GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95 ( GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4 ).

Stati membriConsegneVendite dirette
Belgio3 231 623,12078 807,880
Repubblica ceca2 614 412,22267 730,778
Danimarca4 454 894,257453,743
Germania27 768 308,98995 518,299
Estonia554 656,50669 826,494
Grecia819 730,000783,000
Spagna6 045 387,48671 562,514
Francia23 872 196,114363 601,886
Irlanda5 390 829,6424 934,358
Italia10 281 085,000248 975,000
Cipro141 337,0003 863,000
Lettonia631 855,79863 539,202
Lituania1 279 788,156367 150,844
Lussemburgo268 554,000495,000
Ungheria1 782 841,919164 438,081
Malta48 698,0000,000
Paesi Bassi11 001 255,00073 437,000
Austria2 622 284,217128 105,495
Portogallo 11 861 474,0008 987,000
Slovacchia1 003 594,4049 721,596
Finlandia2 399 475,2878 230,616
Svezia3 300 000,0003 000,000
Regno Unito14 482 260,813127 486,187

1 Ad eccezione di Madera.

Footnotes

  1. Ad eccezione di Madera. 2 3 4

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95 (). 2

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