Regolamento (CE) n. 447/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, recante deroga, per il 2005, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine

32005R0447Regulation22 mar 2004

del 18 marzo 2005

recante deroga, per il 2005, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 2 , i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché durante tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(2) Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2005 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tali giorni, il suddetto periodo di cinque giorni lavorativi risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, per il 2005 i titoli le cui domande vengono presentate nei periodi indicati nell’allegato del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.

La deroga si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10 ).

Periodi per la presentazione delle domande di titoliData di rilascio
dal 21 al 23 marzo 200531 marzo 2005
dal 2 al 4 maggio 200512 maggio 2005
dal 27 al 28 ottobre 20057 novembre 2005
19 dicembre 200527 dicembre 2005
26 dicembre 20053 gennaio 2006

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (). 2