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32005R0421•Regolamento (CE) n. 421/2005 della Commissione, del 14 marzo 2005, relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006
32005R0421Regulation11 apr 2005
del 14 marzo 2005
relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 2 ,
visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) 3 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I quantitativi per i quali, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, sono state presentate domande di licenza da parte di importatori tradizionali e di nuovi importatori superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
(2) È necessario ora fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di domanda che sarà possibile importare mediante licenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le licenze di importazione richieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore l’11 aprile 2005 e si applica sino al 10 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 ( GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1 ).
2 GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ( GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1 ).
3 GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67 .
| Repubblica popolare cinese | Altri paesi terzi | |
|---|---|---|
| —: importatori tradizionali [Articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004] | 38,204 % | N/A |
| —: altri importatori [Articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004] | 4,725 % | N/A |
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