Regolamento (CE) n. 387/2005 della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi

32005R0387Regulation1 gen 2005

dell’8 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha recentemente modificato la norma FFV-42 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli avocadi. A fini di chiarezza e di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno che il regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione 2 tenga conto di tali modifiche.

(2) Il grado di maturazione e di sviluppo degli avocadi può essere valutato in base al loro tenore di sostanza secca. Per escludere i frutti che non sono in grado di giungere a maturazione, occorre introdurre un requisito relativo al tenore minimo di sostanza secca.

(3) Il commercio di avocadi Hass di piccolo calibro è in aumento e soddisfa la domanda di taluni consumatori. Pertanto è necessario ridurre il calibro minimo degli avocadi di questa varietà.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 831/97.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o maggio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ( GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64 ).

2 GU L 119 dell’8.5.1997, pag. 13 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50 ).

L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è così modificato.

1.a): al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»;a)al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»;
b)—: 21 % per la varietà Hass;21 % per la varietà Hass;20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol;19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore.
a)al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»;
b)—: 21 % per la varietà Hass;21 % per la varietà Hass;20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol;19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore.
21 % per la varietà Hass;
20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol;
19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore.
2.a): nella tabella dopo il primo comma è aggiunta la seguente riga: «da 80 a 125 (solo la varietà Hass) S 1 »; — «da 80 a 125 (solo la varietà Hass) — S 1 »;
«da 80 a 125 (solo la varietà Hass): S 1 »;

1 La differenza di peso tra il frutto più piccolo e quello più grande dello stesso imballaggio non deve essere superiore a 25 g.

Footnotes

  1. La differenza di peso tra il frutto più piccolo e quello più grande dello stesso imballaggio non deve essere superiore a 25 g. 2 3 4 5 6

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (). 2