Regolamento (CE) n. 386/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica diversi regolamenti relativi ai codici della nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

32005R0386Regulation1 gen 2005

dell'8 marzo 2005

che modifica diversi regolamenti relativi ai codici della nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli 1 , in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 2 ha modificato la nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(2) Inoltre, negli anni precedenti i regolamenti che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 3 hanno inserito modifiche alla nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e non tutte queste modifiche sono riprese nei seguenti regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci e le prugne 4 ; il regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione, del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli 5 ; il regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche 6 ; il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli 7 ; il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli 8 e il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli 9 .

(3) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 1591/87, (CEE) n. 1677/88, (CE) n. 399/94, (CE) n. 3223/94, (CE) n. 1555/96 e (CE) n. 1961/2001.

(4) È opportuno che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1810/2004.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1591/87, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le norme di qualità per i seguenti prodotti sono stabilite negli allegati I, II, III e IV:

— cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90 ,

— cavoli di Bruxelles di cui al codice NC 0704 20 00 ,

— sedani da coste di cui al codice NC 0709 40 00 ,

— spinaci di cui al codice NC 0709 70 00 .».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/88, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le norme di qualità per i cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 sono quelle indicate nell'allegato.».

Articolo 3

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 399/94, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le misure specifiche che si riferiscono alla qualità delle uve secche prodotte nella Comunità e di cui ai codici NC 0806 20 10 e 0806 20 30 sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 4.».

Articolo 4

All'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, la parte A è così modificata:

  1. nella quinta riga della tabella, i codici NC delle arance fresche, dolci «ex 0805 10 10 , ex 0805 10 30 ed ex 0805 10 50 » sono sostituiti dal codice NC «ex 0805 10 20 »;

  2. nella decima riga della tabella, i codici NC delle mele «ex 0808 10 20 , ex 0808 10 50 ed ex 0808 10 90 » sono sostituiti dal codice NC «ex 0808 10 80 ».

Articolo 5

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96, è così modificato:

  1. nella quinta riga della tabella, i codici NC delle arance «ex 0805 10 10 , ex 0805 10 30 ed ex 0805 10 50 » sono sostituiti dal codice NC «ex 0805 10 20 »;

  2. nella decima riga della tabella, i codici NC delle mele «ex 0808 10 20 , ex 0808 10 50 ed ex 0808 10 90 » sono sostituiti dal codice NC «ex 0808 10 80 ».

Articolo 6

All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il terzo comma è modificato come segue:

1)«—: le arance di cui al codice 0805 10 20 ,»;«—le arance di cui al codice 0805 10 20 ,»;
«—le arance di cui al codice 0805 10 20 ,»;
2)«—: limoni ( Citrus limon , Citrus limonum ) di cui al codice NC 0805 50 10 ,«—limoni ( Citrus limon , Citrus limonum ) di cui al codice NC 0805 50 10 ,limette ( Citrus aurantifolia ) di cui al codice NC 0805 50 90 ,»;
«—limoni ( Citrus limon , Citrus limonum ) di cui al codice NC 0805 50 10 ,
limette ( Citrus aurantifolia ) di cui al codice NC 0805 50 90 ,»;
3)«—: mele di cui ai codici NC 0808 10 10 e 0808 10 80 ,».«—mele di cui ai codici NC 0808 10 10 e 0808 10 80 ,».
«—mele di cui ai codici NC 0808 10 10 e 0808 10 80 ,».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ( GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105 ).

2 GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1 .

3 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 ( GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5 ).

4 GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50 ).

5 GU L 150 del 16.6.1988, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004.

6 GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ( GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2 ).

7 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 ( GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9 ).

8 GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/2004 ( GU L 322 del 23.10.2004, pag. 12 ).

9 GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (). 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 (). 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (). 2

  5. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004. 2

  6. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (). 2

  7. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (). 2

  8. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/2004 (). 2

  9. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004. 2