Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazioneTesto rilevante ai fini del SEE

32005R0381Regulation8 mar 2005

del 7 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando che:

(1) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione 2 .

(2) L’attuale testo del paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 riguardante il privilegio di un’impresa di produzione approvata di rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 EASA) per prodotti si presta ad interpretazioni fuorvianti e non esprime l’intenzione originale che è di conferire tale privilegio ad imprese di produzione approvate.

(3) Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere modificato.

(4) Le disposizioni del presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea 3 conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 viene eliminata la locuzione «in conformità alla parte 21A.307».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Final provisions

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente

1 GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 ( GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5 ).

2 GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6 .

3 Parere n. 1/2004 del 24.2.2004.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (). 2

  2. . 2

  3. Parere n. 1/2004 del 24.2.2004. 2