Regolamento (CE) n. 360/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

32005R0360Regulation3 mar 2005

del 2 marzo 2005

recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) A norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro 4 , i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede a sette vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 42/2004 CE, 43/2004 CE, 44/2004 CE, 45/2004 CE, 46/2004 CE, 47/2004 CE e 48/2004 CE, costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 40 000 ettolitri, 40 000 ettolitri, 40 000 ettolitri, 40 000 ettolitri, 55 000 ettolitri, 25 000 ettolitri, e 30 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo, italiano e portoghese.

3. L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato.

4. Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-d2@cec.eu.int

Articolo 3

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 4

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 23,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 5

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro 6 mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a) avvalersi, mutatis mutandis , delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b) procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 ( GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 ( GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ( GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8 ).

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

VENDITE PUBBLICHE DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ

NN. 42/2005 CE, 43/2005 CE, 44/2005 CE, 45/2005 CE, 46/2005 CE, 47/2005 CE E 48/2005 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo di alcole espresso in hl
(100 % vol.)
Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999
(articoli)
Tipo di alcoleAziende riconosciute [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]
SPAGNA
Partita n. 42/2005 CE
TarancónD-125 17627+28GreggioEcocarburantes españoles SA
A-114 82427Greggio
Totale40 000
PORTOGALLO
Partita n. 43/2005 CE
S. João da PesqueiraInox 12 017,1130GreggioEcocarburantes españoles SA
Inox 1210 304,1230Greggio
Inox 1310 330,6930Greggio
Inox 1410 186,5427Greggio
Inox 157 161,5427Greggio
Totale40 000
SPAGNA
Partita n. 44/2005 CE
Tomelloso29 12527GreggioBioetanol Galicia SA
530 87527Greggio
Totale40 000
PORTOGALLO
Partita n. 45/2005 CE
AveiroS 20126 292,8227GreggioBioetanol Galicia SA
S 20813 707,1827Greggio
Totale40 000
FRANCIA
Partita n. 46/2005 CE
DEULEP
Bld Chanzy
30800 Saint-Gilles-du-Gard
5019 10027GreggioSekab (Svensk Etanolkemi AB)
5029 15027Greggio
5039 00027Greggio
5048 47027Greggio
5069 26027Greggio
5088 95027Greggio
6051 07027Greggio
Totale55 000
ITALIA
Partita n. 47/2005 CE
Aniello Esposito — Pomigliano d’Arco (NA)23A-24A-25A-39A7 883,9430GreggioSekab (Svensk Etanolkemi AB)
Villapana — Faenza (RA)9A10 000,0027Greggio
Caviro — Faenza (RA)16A7 116,0627Greggio
Totale25 000
ITALIA
Partita n. 48/2005 CE
Bertolino-Partinico (PA)6A8 200,2930+35GreggioAltia Corporation
30A9 022,7135Neutro
Trapas-Petrosino (TP)6A-14A5 120,0030Greggio
Gedis-Marsala (TP)9B6 350,0030Greggio
S.V.M-Sciacca (AG)1A-4A-21A-22A-31A1 307,0027Greggio
Totale30 000

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [Tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento francese è il seguente:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cédex [Tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

IV. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma [Tel. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61].

V. L'indirizzo dell'organismo d'intervento portoghese è il seguente:

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho, R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa, [Tel (351-21) 3 50 67 00, Fax (351-21) 3 56 12 25].

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (). 2

  4. . 2

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