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32005R0359 ΓÇó Regolamento (CE) n. 359/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno
32005R0359Regulation6 mar 2005
del 2 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno 1 , in particolare l’articolo 12,
considerando quando segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2826/2000, in assenza di programmi d’informazione per azioni di cui all’articolo 2, lettera c), presentate da organizzazioni professionali o interprofessionali, lo o gli Stati membri interessati stabiliscono il disciplinare e selezionano l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
(2) Le date per la presentazione dei programmi avviati dagli Stati membri in virtù dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2826/2000 sono fissate dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione 2 . È opportuno allineare tali date con quelle stabilite per la presentazione di programmi proposti da organizzazioni professionali e interprofessionali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 94/2002.
(3) È opportuno che le date stabilite per la decisione della Commissione sui programmi di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2826/2000 siano allineate con le date stabilite per le decisioni della Commissione sui programmi proposti dalle organizzazioni professionali e interprofessionali, di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 94/2002. Tali decisioni devono essere adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2826/2000.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 94/2002.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso nel corso della riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 94/2002 è modificato come segue:
| 1) | a): il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: «Dopo aver verificato i programmi rivisti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide, entro il 31 maggio ed entro il 15 dicembre, i programmi che può cofinanziare nell’ambito delle disponibilità di bilancio indicative di cui all’allegato III del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000.»; | a) | il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: «Dopo aver verificato i programmi rivisti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide, entro il 31 maggio ed entro il 15 dicembre, i programmi che può cofinanziare nell’ambito delle disponibilità di bilancio indicative di cui all’allegato III del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000.»; | b) | nel secondo comma, la prima frase è soppressa; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: «Dopo aver verificato i programmi rivisti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide, entro il 31 maggio ed entro il 15 dicembre, i programmi che può cofinanziare nell’ambito delle disponibilità di bilancio indicative di cui all’allegato III del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000.»; | ||||
| b) | nel secondo comma, la prima frase è soppressa; |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 ( GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3 ).
2 GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1803/2004 ( GU L 318 del 19.10.2004, pag. 4 ).