Regolamento (CE) n. 355/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino

32005R0355Regulation9 mar 2005

del 28 febbraio 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il metodo di misurazione del titolo alcolometrico dei vini mediante densimetria elettronica è stato convalidato secondo criteri riconosciuti a livello internazionale. Nel corso dell'assemblea generale del 2000, l'allora Ufficio internazionale della vigna e del vino ha adottato la nuova descrizione di questo metodo.

(2) L'utilizzo di tale metodo di misurazione può garantire un controllo più semplice e preciso del titolo alcolometrico volumico dei vini.

(3) Non essendo più necessario riconoscere l'equivalenza tra questo metodo e quelli descritti nel capitolo 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione 2 , occorre abrogare l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento medesimo. È inoltre opportuno inserire nel capitolo 3 dell'allegato dello stesso regolamento la descrizione aggiornata di tale metodo, corredata dei valori sperimentali dei parametri di convalida.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2676/90.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato come segue:

  1. all'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso;

  2. l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

2 GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2004 ( GU L 19 del 27.1.2004, pag. 3 ).

Nel regolamento (CEE) n. 2676/90, nell'allegato, il capitolo 3 («Titolo alcolometrico volumico») è modificato come segue:

1)«2.2.: Metodi di riferimento — Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria — Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica — Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»; — — — Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria — — — Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica — — — Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»;
—: Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria
—: Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica
—: Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»;
«2.2.—: Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometriaDeterminazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometriaDeterminazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostaticaDeterminazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»;
«2.2.—: Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometriaDeterminazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometriaDeterminazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostaticaDeterminazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»;
Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria
Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica
Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»;
2)4-A.: Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria»;4-A.Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria»;
4-A.Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria»;
  1. al punto 4 bis , il titolo è sostituito dal seguente: «4-B. Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica»;
4)ρ: = — massa volumica del campione
T: = — periodo di vibrazione indotta
M: = — massa del tubo vuoto
C: = — costante di richiamo
V: = — volume del campione sottoposto a vibrazione

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2004 (). 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.