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32005R0355•Regolamento (CE) n. 355/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino
32005R0355Regulation9 mar 2005
del 28 febbraio 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il metodo di misurazione del titolo alcolometrico dei vini mediante densimetria elettronica è stato convalidato secondo criteri riconosciuti a livello internazionale. Nel corso dell'assemblea generale del 2000, l'allora Ufficio internazionale della vigna e del vino ha adottato la nuova descrizione di questo metodo.
(2) L'utilizzo di tale metodo di misurazione può garantire un controllo più semplice e preciso del titolo alcolometrico volumico dei vini.
(3) Non essendo più necessario riconoscere l'equivalenza tra questo metodo e quelli descritti nel capitolo 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione 2 , occorre abrogare l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento medesimo. È inoltre opportuno inserire nel capitolo 3 dell'allegato dello stesso regolamento la descrizione aggiornata di tale metodo, corredata dei valori sperimentali dei parametri di convalida.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2676/90.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato come segue:
all'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso;
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
2 GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2004 ( GU L 19 del 27.1.2004, pag. 3 ).
Nel regolamento (CEE) n. 2676/90, nell'allegato, il capitolo 3 («Titolo alcolometrico volumico») è modificato come segue:
| 1) | «2.2.: Metodi di riferimento — Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria — Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica — Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»; — — — Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria — — — Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica — — — Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»; —: Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria —: Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica —: Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»; | «2.2. | —: Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria | — | Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria | — | Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica | — | Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «2.2. | —: Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria | — | Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria | — | Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica | — | Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»; | ||
| — | Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria | ||||||||
| — | Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica | ||||||||
| — | Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza»; |
| 2) | 4-A.: Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria»; | 4-A. | Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria»; |
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| 4-A. | Determinazione del titolo alcolometrico del distillato mediante picnometria»; |
| 4) | ρ: = — massa volumica del campione T: = — periodo di vibrazione indotta M: = — massa del tubo vuoto C: = — costante di richiamo V: = — volume del campione sottoposto a vibrazione |
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