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32005R0293•Regolamento (CE) n. 293/2005 del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo a un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti agricoli e le agevolazioni per le persone che attraversano la linea
32005R0293Regulation26 feb 2005
del 17 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo a un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti agricoli e le agevolazioni per le persone che attraversano la linea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 10 su Cipro dell’atto di adesione del 2003 1 , in particolare l’articolo 2,
visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro 2 del suddetto atto di adesione, in particolare l’articolo 6,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio 3 prevede norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esercita un controllo effettivo.
(2) Alla luce dell’esperienza acquisita dall’entrata in vigore di detto regolamento, è opportuno rendere più flessibili alcune agevolazioni per le persone che attraversano la linea e facilitare gli scambi di determinati prodotti agricoli.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 866/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:
| 1) | a): il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette a dichiarazione doganale. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente, a meno che siano ammissibili a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento. In deroga al primo comma, la Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione pertinente istituita nel quadro della politica agricola comune, può stabilire condizioni privilegiate e regimi di accesso per i prodotti ammissibili a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento. Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati»; | a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette a dichiarazione doganale. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente, a meno che siano ammissibili a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento. In deroga al primo comma, la Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione pertinente istituita nel quadro della politica agricola comune, può stabilire condizioni privilegiate e regimi di accesso per i prodotti ammissibili a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento. Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati»; | b) | il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. È vietato l’attraversamento della linea da parte di animali vivi o prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari comunitari. La Commissione può revocare tale divieto relativamente a determinati animali vivi o prodotti di origine animale adottando, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , decisioni che stabiliscano le condizioni applicabili agli scambi.»; GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 ( GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4 )." |
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| a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette a dichiarazione doganale. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente, a meno che siano ammissibili a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento. In deroga al primo comma, la Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione pertinente istituita nel quadro della politica agricola comune, può stabilire condizioni privilegiate e regimi di accesso per i prodotti ammissibili a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento. Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati»; | ||||
| b) | il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. È vietato l’attraversamento della linea da parte di animali vivi o prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari comunitari. La Commissione può revocare tale divieto relativamente a determinati animali vivi o prodotti di origine animale adottando, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , decisioni che stabiliscano le condizioni applicabili agli scambi.»; GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 ( GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4 )." |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005. Per il Consiglio Il presidente J.-C. JUNCKER
1 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955 .
2 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940 .
3 GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128 .
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