Regolamento (CE) n. 286/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

32005R0286Regulation19 feb 2005

del 18 febbraio 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 2 ,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 3 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero, dei prodotti del codice NC 1701 , espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2) Il regolamento (CE) n. 221/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2004/2005 4 , ha fissato come obbligo di consegna per il Congo, l'India e il Mozambico un quantitativo superiore al quantitativo totale su cui vertono le domande di titoli di importazione già presentate per il periodo di consegna 2004/2005.

(3) In queste circostanze, per maggior chiarezza, é opportuno indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 7 all'11 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).

2 GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1 .

3 GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 ( GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11 ).

4 GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 15 .

Zucchero preferenziale ACP—INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

PaesiPercentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 7.-11.2.2005Limite
Barbados100
Belize0Raggiunto
Congo100
Figi100
Guiana100
India100
Costa d'Avorio100
Giamaica100
Kenya100
Madagascar100
Malawi100
Maurizio100
Mozambico100
S. Cristoforo e Nevis100
Swaziland100
Tanzania100
Trinidad e Tobago100
Zambia100
Zimbabwe0Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

PaesiPercentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 7.-11.2.2005Limite
India100
ACP100

Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

PaesiPercentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 7.-11.2.2005Limite
Brasile0Raggiunto
Cuba100
Altri paesi terzi0Raggiunto

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (). 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (). 2

  4. . 2

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