Regolamento (CE) n. 261/2005 della Commissione, del 16 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2003 recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione

32005R0261Regulation1 gen 2005

del 16 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 43/2003 recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 7, e gli articoli 18 e 22,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) 2 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 19, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 27, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 5, e l’articolo 34,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) 3 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 5 e l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) All’articolo 68, il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione 4 , contiene l’elenco delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e il relativo calendario.

(2) A fini di semplificazione della gestione amministrativa, è opportuno ridurre il numero di scadenze che le autorità degli Stati membri devono osservare per la presentazione delle loro relazioni alla Commissione. Sulla base dell’esperienza acquisita, è opportuno raggruppare l’insieme delle informazioni da fornire in due relazioni, la cui scadenza è fissata al 30 giugno e al 30 novembre di ogni anno.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per i vini, per il luppolo, per le piante vive e i prodotti della floricoltura e per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 68 del regolamento (CE) n. 43/2003 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68 Comunicazioni 1. Gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione, non oltre: a) il 30 giugno, una relazione di esecuzione delle misure contemplate dal presente regolamento per la campagna precedente, con indicazione in particolare dei seguenti dati: — le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto di cui al titolo I per la campagna in corso e per le quali l’aiuto è stato effettivamente versato, — i quantitativi di vaniglia fresca nonché di oli essenziali di geranio e di vetiver che hanno beneficiato dell’aiuto di cui al titolo II, capo II, — per quanto riguarda gli aiuti di cui al titolo II, capo III, per ciascun dipartimento: — il quantitativo totale di canne da zucchero per cui è stato chiesto l’aiuto, espresso in tonnellate, — l’importo complessivo degli aiuti e la variazione degli importi unitari, — le eventuali modifiche dei criteri di concessione degli aiuti e le eventuali misure complementari nazionali di nuova adozione, — i quantitativi di materie prime che hanno beneficiato dell’aiuto di cui al titolo III, capo I, suddivisi per i prodotti elencati all’allegato I, parte A, nonché i quantitativi, espressi in peso netto, dei prodotti finiti ottenuti con le suddette materie prime, classificati conformemente all’allegato I, parte B, — la Francia e il Portogallo comunicano, per quanto riguarda l’aiuto di cui al titolo III, capo II, sezione I: — i quantitativi totali di sciroppo di zucchero o di saccarosio e di rum agricolo per i quali è stato richiesto l’aiuto, espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in ettolitri di alcol puro, — i dati identificativi delle fabbriche o delle distillerie che hanno ricevuto gli aiuti, — l’importo degli aiuti e i quantitativi di sciroppo di zucchero o di saccarosio o di rum agricolo prodotti da ciascuna fabbrica e distilleria, — i quantitativi che hanno beneficiato dell’aiuto e dell’aiuto maggiorato ai sensi del titolo IV, capo I, suddivisi secondo i prodotti elencati negli allegati II, III, IV o V, — i quantitativi che hanno beneficiato dell’aiuto di cui al titolo IV, capo II, suddivisi per prodotto, nonché il loro valore medio ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, — i quantitativi, suddivisi per categoria o per prodotto, acquisiti per la campagna in corso in esecuzione dei contratti di cui al titolo IV, capo II, — i progressi dei lavori di riconversione e di ristrutturazione delle superfici in cui sono state piantate varietà di vigne ibride dirette di coltura vietata, attualmente in corso alle Azzorre e a Madera; b) non oltre il 30 novembre: — i quantitativi di ananassi raccolti per i quali è stato versato l’aiuto di cui al titolo II, capo I, — i prezzi minimi di cui al titolo III, capo I, fissati a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1452/2001, per ciascuna delle categorie di prodotti definite nell’allegato I, — per quanto riguarda l’aiuto di cui al titolo III, capo II, sezione II: — le superfici e l’importo globale per cui è stato chiesto e versato l’aiuto forfetario all’ettaro, — i quantitativi di zucchero bianco prodotto e l’importo globale versato per l’aiuto specifico alla trasformazione. 2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i casi che riconoscono come forza maggiore o circostanze eccezionali tali da giustificare il mantenimento del diritto all’aiuto.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ( GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1 ).

2 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

3 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

4 GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2004 ( GU L 221 del 22.6.2004, pag. 3 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004. 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004. 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2004 (). 2