Regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 del Consiglio, del 4 febbraio 2005, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2004 alle retribuzioni di funzionari, agenti contrattuali e agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l’adesione

32005R0257Regulation17 feb 2005

del 4 febbraio 2005

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2004 alle retribuzioni di funzionari, agenti contrattuali e agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l’adesione

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 1 , in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X di detto statuto,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2004 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agli agenti contrattuali e agli agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo il 1 o maggio 2004.

(2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 1785/2004 2 possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1 o luglio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno precisare che l’eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato sono fissati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1 o luglio 2004, alle retribuzioni dei funzionari, agenti contrattuali e agenti temporanei delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l’adesione, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1 o luglio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2005. Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Statuto e regime modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 857/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 11 ).

2 GU L 317 del 16.10.2004, pag. 1 .

Sedi di servizioCoefficienti correttori luglio 2004
Afganistan0,0
Albania87,7
Algeria83,4
Angola111,4
Arabia Saudita86,0
Argentina58,0
Armenia0,0
Australia93,7
Bangladesh53,0
Barbados111,9
Benin87,0
Bolivia48,2
Bosnia-Erzegovina72,2
Botswana68,7
Brasile55,1
Bulgaria74,0
Burkina-Faso82,0
Burundi0,0
Cambogia64,3
Camerun97,9
Canada75,9
Capo Verde74,0
Ciad114,2
Cile69,5
Cina74,5
Cipro100,1
Cisgiordania — Striscia di Gaza86,0
Colombia57,5
Congo128,5
Corea del Sud90,2
Costa d’Avorio108,1
Costa Rica68,7
Croazia99,0
Cuba88,5
Ecuador68,1
Egitto45,6
El Salvador0,0
Eritrea39,0
Estonia75,2
Etiopia68,1
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia73,5
Figi70,3
Filippine47,2
Gabon112,8
Gambia36,8
Georgia88,2
Ghana67,2
Gibuti94,5
Guatemala71,6
Guinea76,6
Guinea Bissau137,0
Guyana57,3
Haiti101,4
Honduras0,0
Hong Kong84,2
India47,6
Indonesia74,7
Isole Salomone80,8
Israele88,5
Giamaica82,7
Giappone (Naka)125,6
Giappone (Tokyo)133,9
Giordania73,2
Kazakstan96,1
Kenya72,5
Kirghizistan0,0
Laos67,4
Lesotho72,6
Lettonia72,4
Libano88,9
Liberia0,0
Lituania73,7
Madagascar56,8
Malawi72,4
Malaysia71,4
Mali89,0
Malta97,5
Marocco82,7
Mauritania58,2
Maurizio73,2
Messico71,1
Mozambico75,5
Namibia83,4
Nepal65,3
Nicaragua64,7
Niger87,6
Nigeria69,0
Norvegia125,1
Nuova Caledonia119,8
Nuova Zelanda0,0
Pakistan50,1
Papua Nuova Guinea76,5
Paraguay62,8
Perù78,8
Polonia69,2
Repubblica ceca80,9
Repubblica centrafricana109,3
Repubblica democratica del Congo137,5
Repubblica dominicana48,5
Romania49,8
Ruanda77,6
Russia102,5
Senegal78,7
Serbia e Montenegro61,8
Sierra Leone70,4
Singapore93,6
Siria64,3
Slovacchia84,9
Slovenia82,3
Somalia0,0
Sri Lanka53,6
Stati Uniti (New York)103,5
Stati Uniti (Washington)99,5
Sudafrica69,2
Sudan38,6
Suriname53,1
Svizzera117,3
Swaziland70,0
Tagikistan0,0
Thailandia57,9
Taiwan86,1
Tanzania57,9
Togo96,9
Trinidad e Tobago69,3
Tunisia73,8
Turchia78,5
Ucraina92,0
Uganda71,9
Ungheria74,4
Uruguay58,5
Vanuatu114,7
Venezuela63,1
Vietnam51,0
Yemen0,0
Zambia47,1
Zimbabwe51,9

Non disponibile

Footnotes

  1. . Statuto e regime modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 857/2004 (). 2

  2. . 2

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