Regolamento (CE) n. 252/2005 della Commissione, del 14 febbraio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

32005R0252Regulation18 feb 2005

del 14 febbraio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 1 , in particolare l’articolo 19, punto 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d).

(2) L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche 2 .

(3) L’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri dal 1 o maggio 2004 impone di cancellare dall'elenco tutte le preesistenti sospensioni riguardanti le specie originarie dei nuovi Stati membri.

(4) Sulla base di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine; si tratta delle seguenti specie e dei seguenti paesi di origine:

Blastomussa spp., Cynarina lacrymalis, Plerogyra spp. e Trachyphyllia geoffroyi provenienti dall’Indonesia (tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali),

Chamaeleo gracilis provenienti dal Benin (esemplari selvatici ed esemplari allevati allo stato naturale),

Euphorbia bulbispina ed Euphorbia guillauminiana provenienti dal Madagascar,

Geochelone pardalis provenienti dal Mozambico (esemplari allevati allo stato naturale),

Mantella aurantiaca, Pachypodium rosulatum e Pachypodium sofiance provenienti dal Madagascar,

Naja spp. provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos,

Psittacus erithacus provenienti dalla Nigeria,

Ursus arctos provenienti dalla provincia della Columbia britannica, Canada (trofei di caccia).

(5) Il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che la sospensione dell'introduzione nella Comunità dello Psittacus erithacus proveniente dalla Repubblica democratica del Congo non è più giustificata dallo stato di conservazione di questa specie.

(6) Il gruppo di consulenza scientifica ha altresì concluso che l’introduzione nella Comunità delle specie Chrysemys picta e Oxyura jamaicensis costituisce una minaccia ecologica per alcune specie selvatiche di flora e di fauna indigene della Comunità e deve pertanto essere sospesa.

(7) Tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni all’introduzione nella Comunità previste nel presente regolamento sono stati consultati.

(8) L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 3 , stabilisce le disposizioni per l’applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni stabilite dalla Commissione.

(9) Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato del regolamento (CE) n. 349/2003 e, per motivi di chiarezza, procedere alla sua sostituzione.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 349/2003 è sostituito dall’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione ( GU L 127 del 29.4.2004, pag. 40 ).

2 GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 31 ).

3 GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1 .

Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Accipitridae
Leucopternis occidentalisSelvaticaTuttiEcuador, Perùa

Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Primulaceae
Cyclamen intaminatumSelvaticaTuttiTurchiab
Cyclamen mirabileSelvaticaTuttiTurchiab
Cyclamen pseudibericumSelvaticaTuttiTurchiab
Cyclamen trochopteranthumSelvaticaTuttiTurchiab

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione (). 2

  3. . 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.