Regolamento (CE) n. 219/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane

32005R0219Regulation13 feb 2005

del 10 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana 1 , in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 919/94 della Commissione 2 stabilisce in particolare le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e fissa nell'allegato I il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per organizzazione.

(2) Occorre stabilire il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per le organizzazioni di produttori di Cipro.

(3) Per garantire lo svolgimento delle funzioni economiche assegnate alle organizzazioni di produttori in materia di produzione e commercializzazione, accrescere i proventi della commercializzazione e favorire una migliore gestione del settore è necessario incentivare la costituzione di entità di dimensioni maggiori, fissando a tal fine le soglie relative al numero di aderenti e al volume di produzione commercializzabile per Cipro a livelli elevati rispetto alla produzione di banane di tale regione di produzione.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 919/94.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 919/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

2 GU L 106 del 27.4.1994, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2002 ( GU L 157 del 15.6.2002, pag. 43 ).

«ALLEGATO I Regione di produzione della Comunità Numero minimo di aderenti Volume minimo di produzione commercializzabile di banane (in tonnellate di peso netto) Grecia (Creta e Laconia) 4 40 Spagna (isole Canarie) 100 30 000 Francia: — — — Guadalupa 100 30 000 — Martinica 100 30 000 Cipro 125 5 000 Portogallo (Madera, Azzorre e Algarve) 5 10 »

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2002 (). 2

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