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32005R0219•Regolamento (CE) n. 219/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane
32005R0219Regulation13 feb 2005
del 10 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana 1 , in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 919/94 della Commissione 2 stabilisce in particolare le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e fissa nell'allegato I il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per organizzazione.
(2) Occorre stabilire il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per le organizzazioni di produttori di Cipro.
(3) Per garantire lo svolgimento delle funzioni economiche assegnate alle organizzazioni di produttori in materia di produzione e commercializzazione, accrescere i proventi della commercializzazione e favorire una migliore gestione del settore è necessario incentivare la costituzione di entità di dimensioni maggiori, fissando a tal fine le soglie relative al numero di aderenti e al volume di produzione commercializzabile per Cipro a livelli elevati rispetto alla produzione di banane di tale regione di produzione.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 919/94.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del regolamento (CE) n. 919/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
2 GU L 106 del 27.4.1994, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2002 ( GU L 157 del 15.6.2002, pag. 43 ).
«ALLEGATO I Regione di produzione della Comunità Numero minimo di aderenti Volume minimo di produzione commercializzabile di banane (in tonnellate di peso netto) Grecia (Creta e Laconia) 4 40 Spagna (isole Canarie) 100 30 000 Francia: — — — Guadalupa 100 30 000 — Martinica 100 30 000 Cipro 125 5 000 Portogallo (Madera, Azzorre e Algarve) 5 10 »
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