Regolamento (CE) n. 209/2005 della Commissione, del 7 febbraio 2005, che fissa l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità

32005R0209Regulation1 gen 2005

del 7 febbraio 2005

che fissa l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata, immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni 1 ;

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento sopra citato dispone che, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, da un lato possono essere concesse deroghe all'obbligo di presentare una prova dell'origine per i prodotti non sottoposti a misure specifiche di politica commerciale comunitaria e, dall'altro, che le disposizioni recanti deroghe all'obbligo di presentare un certificato d'origine devono menzionare se per i prodotti in questione occorre presentare una dichiarazione d'origine.

(2) Il regolamento (CE) n. 2579/98 della Commissione 2 , ha fissato l’elenco dei prodotti tessili per i quali non è richiesta alcuna prova dell’origine all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità. Occorre ora aggiornare tale elenco inserendovi nuove categorie di prodotti tessili.

(3) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2579/98 e sostituirlo con le disposizioni del presente regolamento.

(4) Per adempiere agli obblighi derivanti dalla scadenza dell’accordo OMC sui tessili e l’abbigliamento, e in particolare per rispettare le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera c), di detto accordo, secondo cui «il primo giorno del 121 o mese dall'entrata in vigore dell'accordo OMC, il settore dei tessili e dell'abbigliamento dovrà essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente accordo», è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1 o gennaio 2005.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'immissione in libera pratica dei prodotti tessili elencati nell'allegato del presente regolamento non è soggetta alla presentazione di alcuna prova dell'origine.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2579/98 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2005. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione

1 GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11 .

2 GU L 322 dell’1.12.1998, pag. 27 .

Elenco dei prodotti tessili

Gruppo V
124Fibre sintetiche in fiocco
5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 90 10 , 5501 90 90 , 5503 10 10 , 5503 10 90 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 10 , 5503 90 90 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90
125AFilati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41
5402 41 00 , 5402 42 00 , 5402 43 00
125BMonofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali
5404 10 10 , 5404 10 90 , 5404 90 11 , 5404 90 19 , 5404 90 90 , ex 5604 20 00 , ex 5604 90 00
126Fibre artificiali in fiocco
5502 00 10 , 5502 00 40 , 5502 00 80 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00
127AFilati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42
5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00
127BMonofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali
5405 00 00 , ex 5604 90 00
128Peli grossolani, cardati o pettinati
5105 40 00
129Filati di peli grossolani o di crine
5110 00 00
130AFilati di seta, diversi dai filati di cascami di seta
5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10
130BFilati di seta, diversi da quelli della categoria 130A; pelo di Messina (crine di Firenze)
5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 00
131Filati di altre fibre tessili vegetali
5308 90 90
132Filati di carta
5308 90 50
133Filati di canapa
5308 20 10 , 5308 20 90
134Filati metallici
5605 00 00
135Tessuti di peli grossolani o di crine
5113 00 00
137Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta
ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00
138Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè
5311 00 90 , ex 5905 00 90
139Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati
5809 00 00
140Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche
ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 00 , 6006 90 00
141Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
ex 6301 90 90
144Feltri di peli grossolani
5602 10 35 , ex 5602 29 00
145Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa
5607 90 10 , ex 5607 90 90
146ASpago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi
ex 5607 21 00
146BSpago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146A
ex 5607 21 00 , 5607 29 10 , 5607 29 90
146CSpago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
5607 10 00
147Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati
5003 90 00
148AFilati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
5307 10 10 , 5307 10 90 , 5307 20 00
148BFilati di cocco
5308 10 00
149Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm
5310 10 90 , ex 5310 90 00
150Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati
5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90
152Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti
5602 10 11
153Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
6305 10 10
154Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
5001 00 00
Seta greggia (non torta)
5002 00 00
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati
5003 10 00
Lane, non cardate né pettinate
5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati
5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati
5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 10 , 5103 20 91 , 5103 20 99 , 5103 30 00
Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani
5104 00 00
5301 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino, (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 10 , 5301 30 90
Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, diversi dal cocco e dall’abaca della voce 5304
5305 90 00
Cotone, non cardato né pettinato
5201 00 10 , 5201 00 90
Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00
Canapa ( Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302 10 00 , 5302 90 00
5305 29 Abaca ( canapa di Manila o Musa textilis Nee ), preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca, (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5305 21 00 , 5305 29 00
Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5303 10 00 , 5303 90 00
Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5304 10 00 , 5304 90 00 , 5305 11 00 , 5305 19 00 , 5305 90 00

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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