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32005R0187•Regolamento (CE) n. 187/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, recante quarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
32005R0187Regulation4 feb 2005
del 2 febbraio 2005
recante quarantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 28 gennaio 2005 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005. Per la Commissione Benita FERRERO-WALDNER Membro della Commissione
1 GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 14/2005 ( GU L 5 del 7.1.2005, pag. 10 ).
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:
— la voce seguente è aggiunta all'elenco delle «Persone fisiche»: «Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Data di nascita: a) 1976, b) circa 1974. Luogo di nascita: dintorni di Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: a) 3936712, b) 11012.»
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