Regolamento (CE) n. 180/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

32005R0180Regulation6 feb 2005

del 2 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nella sua versione iniziale l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione 2 prevedeva che, nei contratti conclusi tra le associazioni di produttori e i trasformatori, per i pomodori, le pesche e le pere il ritardo di pagamento non potesse essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.

(2) Il regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione 3 , che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003, ha esteso tale disposizione a tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(3) L’esperienza acquisita dimostra l’opportunità di limitare tale disposizione ai soli contratti per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f) e le condizioni di pagamento. Per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi il ritardo di pagamento non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).

2 GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2004 ( GU L 371 del 18.12.2004, pag. 18 ).

3 GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 54 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2004 (). 2

  3. . 2

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