Regolamento (CE) n. 152/2005 della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1202/2004

32005R0152Regulation29 gen 2005

del 28 gennaio 2005

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1202/2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1 o luglio 2004-30 giugno 2005) 2 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

(2) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1 o aprile 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1202/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di gennaio 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1202/2004 è soddisfatta integralmente.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1202/2004 ammontano a 113 950 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 230 del 30.6.2004, pag. 19 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). 2

  2. . 2